Il danno (patrimoniale) per l’assistenza prestata dai genitori a favore della figlia

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 novembre 2024 n. 29815, precisa il contenuto del danno patrimoniale per l’assistenza prestata al congiunto differenziandolo da quello non patrimoniale della lesione del vinciolo parentale

Ed invero l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Venezia, nell’esaminare il danno patito dai genitori e dai nonni in considerazione delle spese conseguenti alla necessità di assistere la minore, aveva stimato equo riconoscere la somma di Euro 70.000 per l’assistenza svolta fino alla data della decisione (calcolando in Euro 7 l’ora il costo necessario all’assistenza, prestata comunque anche dai nonni); nonché nella somma capitalizzata di Euro 220.000 per l’assistenza futura. La bambina, in conseguenza dell’errata prestazione sanitaria, era affetta da grave ritardo mentale e tetraparesi spastica, così incapace di espletare autonomamente qualsiasi attività della vita quotidiana e con necessità di continua assistenza. Il fatto che gli stessi avessero scelto di provvedere personalmente all’assistenza della figlia non poteva -secondo la Corte- far venire meno l’obbligo risarcitorio dei sanitari negligenti.

Questi ultimi hanno impugnato tale decisione (ossia di aver liquidato in favore dei genitori della minore un danno patrimoniale per il lavoro di assistenza personale che gli stessi hanno prestato e dovranno prestare alla figlia, senza ricorrere all’attività lavorativa di terzi), ritenendo il risarcimento di tale voce di danno una duplicazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (ciò in quanto “l’assistenza che un familiare può essere costretto a (o che decide di) prestare nei confronti del prossimo congiunto reso invalido dall’altrui illecito non è altro che uno dei profili in cui si sostanzia il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale“).

La Corte di Cassazione invece ritiene corretta la decisione, osservando che: “i genitori della sfortunata bambina sono e saranno chiamati ad una continua opera di assistenza in favore della figlia. È evidente che quest’attività si traduce necessariamente in un costo, e questo sia nel caso in cui l’assistenza venga svolta direttamente dai genitori -che dovranno togliere tempo ed energie al proprio lavoro – sia nel caso in cui venga delegata ad altri. L’impegno di spesa che i genitori dovranno affrontare (e hanno già affrontato) è un qualcosa di ben diverso rispetto alla sofferenza interiore che caratterizza il danno c.d. da perdita del rapporto parentale“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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