La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 novembre 2024 n. 29815, precisa il contenuto del danno patrimoniale per l’assistenza prestata al congiunto differenziandolo da quello non patrimoniale della lesione del vinciolo parentale
Ed invero l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Venezia, nell’esaminare il danno patito dai genitori e dai nonni in considerazione delle spese conseguenti alla necessità di assistere la minore, aveva stimato equo riconoscere la somma di Euro 70.000 per l’assistenza svolta fino alla data della decisione (calcolando in Euro 7 l’ora il costo necessario all’assistenza, prestata comunque anche dai nonni); nonché nella somma capitalizzata di Euro 220.000 per l’assistenza futura. La bambina, in conseguenza dell’errata prestazione sanitaria, era affetta da grave ritardo mentale e tetraparesi spastica, così incapace di espletare autonomamente qualsiasi attività della vita quotidiana e con necessità di continua assistenza. Il fatto che gli stessi avessero scelto di provvedere personalmente all’assistenza della figlia non poteva -secondo la Corte- far venire meno l’obbligo risarcitorio dei sanitari negligenti.
Questi ultimi hanno impugnato tale decisione (ossia di aver liquidato in favore dei genitori della minore un danno patrimoniale per il lavoro di assistenza personale che gli stessi hanno prestato e dovranno prestare alla figlia, senza ricorrere all’attività lavorativa di terzi), ritenendo il risarcimento di tale voce di danno una duplicazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (ciò in quanto “l’assistenza che un familiare può essere costretto a (o che decide di) prestare nei confronti del prossimo congiunto reso invalido dall’altrui illecito non è altro che uno dei profili in cui si sostanzia il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale“).
La Corte di Cassazione invece ritiene corretta la decisione, osservando che: “i genitori della sfortunata bambina sono e saranno chiamati ad una continua opera di assistenza in favore della figlia. È evidente che quest’attività si traduce necessariamente in un costo, e questo sia nel caso in cui l’assistenza venga svolta direttamente dai genitori -che dovranno togliere tempo ed energie al proprio lavoro – sia nel caso in cui venga delegata ad altri. L’impegno di spesa che i genitori dovranno affrontare (e hanno già affrontato) è un qualcosa di ben diverso rispetto alla sofferenza interiore che caratterizza il danno c.d. da perdita del rapporto parentale“.