Nel caso di istituzione della rendita vitalizia (al posto del risarcimento mediante l’erogazione di una somma capitale) deve essere previsto un meccanismo che contrasti il fenomeno inflattivo futuro. Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 novembre 2024 n. 29307, che precisa la necessità di tale strumento: “secondo le indicazioni di massima risultanti dalla giurisprudenza di questa stessa Corte, le quali certamente impongono di tener conto della rivalutazione monetaria, onde adeguare, nel tempo, la rendita riconosciuta al potere di acquisto della moneta“.
Richiama a tale proposito la sentenza del 25 ottobre 2022 n. 31574 per la quale:”in tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle “cautele” prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere “ex ante” i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate “opportune cautele” la rivalutazione annuale della rendita secondo l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell’Unione europea (IPCA) oppure in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’Istat (FOI) o, in alternativa, l’imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l’acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell’avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c.”; “nella liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., il giudice deve assicurare che la rendita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata per l’intera durata della vita del beneficiario: la conversione del capitale in rendita deve essere eseguita dividendo il primo per un prescelto coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, il quale deve essere scientificamente fondato, aggiornato, corrispondente all’età della vittima alla data dell’infortunio e progressivo, cioè variabile in funzione (almeno) di anno se non di frazione di anno”)“.