Per la terza volta in pochi giorni (https://studiolegalepalisi.com/2024/12/05/la-liquidazione-del-danno-differenziale/; ), la Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31044, ritorna sul concetto del c.d. danno differenziale, affermando che: “secondo il principio affermato da Cass.11/11/2019, n. 28986 (e ribadito ex aliis da Cass. 29/09/2022, n. 28327; 21/08/2020, n. 17555; 06/05/2021, n. 12052; 27/09/2021, n. 26117; 29/09/2022, n. 28327; 29/11/2022, n. 35025), in tema di liquidazione del danno alla salute, l’apprezzamento delle menomazioni preesistenti “concorrenti” in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall’illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l’invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito e poi quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto“.
Nella sentenza impugnata, sebbene si affermi che il danno differenziale è calcolato con le modalità indicata dalla Corte di Cassazione, le considerazioni che accompagnano tale affermazione non consentono di comprendere il percorso logico aritmetico successivamente seguito, giustificando piuttosto il più che ragionevole dubbio che quel principio non sia stato ben compreso e comunque non sia stato correttamente applicato. Sembrerebbe infatti che l’importo liquidato non sia il risultato della differenza tra la somma di denaro corrispondente alla invalidità complessiva e quella corrispondente alla ipotizzabile invalidità preesistente a (o comunque indipendente da) l’illecito, ma piuttosto sia dato dalla differenza tra il primo importo e altro calcolato sulla percentuale di invalidità nella quale il consulente ha indicato lo scarto percentuale attribuibile all’errore medico.