I giudici di merito, aderendo alla tesi dei CCTTUU, secondo i quali vi era stato un difetto di monitoraggio del neonato, che, se adeguatamente fatto, avrebbe consentito una cura sperimentale o terapeutica che avrebbe potuto avere, sia pure modeste, probabilità di ridurre la cecità, ossia di impedire che si aggravasse, riconoscevano la sussistenza della perdita di chance. In altri termini i medici venivano ritenuti responsabili di aver fatto perdere al paziente una sia pure minima chance di guarigione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 novembre 2024 n. 29328 conferma la correttezza delle precedenti decisioni, precisando, contrariamente a quanto dedotto dalla struttura sanitaria ricorrente, in ordine alla necessaria esplicitazione della domanda, che: “seppure è vero che la domanda di perdita della chance va svolta autonomamente (Cass. 25886/ 2022), è altresì vero che essa può ritenersi implicita in una certa richiesta dell’attore, nel senso che costui non deve esplicitamente utilizzare il termine chance o fare riferimento alla perdita delle probabilità di un guadagno, essendo sufficiente che tale riferimento alla chance, sia implicito nella domanda o si possa ricavarlo dalla interpretazione di quest’ultima“.