In linea generale -come afferma da ultimo la sentenza del 13 novembre 2024 n. 29307 della Corte di Casssazione- ai fini della esatta liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza quotidiana del danneggiato, deve ritenersi corretta l’affermazione: “della necessità della detrazione (cd. “compensatio lucri cum damno”) di quanto, dalla medesima danneggiata, ricevuto dallo Stato a titolo di indennità di accompagnamento (prestazione assistenziale pubblica che è finalizzata al medesimo scopo di rimborsare le predette spese, oggetto di risarcimento)“. Pertanto: “non vi sono dubbi, in proposito, con riguardo alla posizione del Ministero convenuto, in quanto, in tal caso, opera senza eccezioni il meccanismo che le Sezioni Unite hanno definito come “regola del diffalco”, affermando che “la compensatio opera cioè in tutti i casi in cui sussiste una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12567 del 22/05/2018, Rv. 648650-01, in motivazione; cfr. già Sez. 3, Sentenza n. 7774 del 20/04/2016, Rv. 639494-01)“.
Tale regola però è operante anche nei confronti del debitore che non è onerato dell’indennizzo a beneficio del danneggiato, affermandosi che: “pur non essendovi coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, come già espressamente affermato dalle Sezioni Unite, l’indennità di accompagnamento prevista dalla legge ed erogata in favore del danneggiato in conseguenza della minorazione invalidante, è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente – e non mediata-mente – il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito: quello, appunto, consistente nella necessità di dover retribuire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante“.