La tabella unica nazionale deve essere letta attraverso il principio costituzionale dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.)

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La finalità dell’intervento normativo, in ordine alla redazione della Tabella Unica Nazionale (TUN), è individuata dall’art. 138 C.d.A. nel duplice obiettivo: 

  1. di “garantire il diritto delle vittime […] a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto”; 
  2. di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori

Tuttavia il Consiglio di Stato, chiamato per la seconda volta ad esprime il proprio parare sulla tabella, con provvedimento n. 1282 del 15 ottobre 2024, precisa che, sebbene tali obiettivi siano concorrenti e tali da prefigurare un necessario e ragionevole bilanciamento, essi non si collocano sul medesimo piano.

Ed invero: “direttiva primaria (per la quale opera, in chiave dichiaratamente garantistica, lesplicita ed impegnativa valorizzazione positiva di un canone di pienezza e di effettività remediale) è, invero, quella che sollecita, in prospettiva essenzialmente  solidaristica (art. 2 Cost.), e dunque attenta all’uguaglianza sostanziale come compito propulsivo della Repubblica nonché all’effetività ripristinatoria del danno alla persona intesa nel suo pieno valore sociale (artt. 3, c.2 e 24 Cost., da considerarsi intimamente connessi ab origine), la elaborazione di una criteriologia risarcitoria formulata in termini di tendenziale adeguatezza delle poste di danno, destinate a compensare, sia pure in via necessariamente equitativa, la compromissione della integrità psico-fisica della persona, nella sua attitudine ad incidere negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, non disgiunta dalla valorizzazione, essenzialmente soggettiva ed idiosincratica, del concorrente danno morale”.

A fronte di ciò il Consiglio di Stato afferma che: “il canone di “personalizzazione” del risarcimento, per definizione rimesso, relativamente alla compromissione del valori della persona, alla “valutazione equitativa” del giudice, trae fondamento, come si è osservato, nel principio costituzionale di solidarietà sociale: nella relativa disposizione (articolo 1226 cod. civ.) il richiamo all’equità va, come è noto, acquisito quale direttiva di puntuale e circostanziata contestualizzazione del criterio risarcitorio (ovvero, come puntualmente precisato dall’articolo 138, comma 2, di “motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”). Ne segue che un esito concretamente inadeguato del vaglio equitativo – che risultasse, di fatto, corollario di un vincolo parametrico tabellare di rango regolamentare non conforme ad una direttiva di congruenza, pienezza ed effettività del ristoro – non varrebbe a scongiurare del tutto il rischio, a dispetto del tratto di specialità della disciplina primaria di cui all’articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di una disapplicazione, da parte del giudice, della fonte normativa secondaria

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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