Grava sulla tabella unica nazionale (TUN) la mancanza di un reale confronto

settore che si presta: "alla creazione di una rendita più o meno rigidamente difendibile, stante l’obbligo legale di contrarre a carico degli utenti

Pur non negando il parere favorevole, il Consiglio di Stato, chiamato ad esaminare il nuovo schema del decreto che introdurrà le tabelle nazionali per il risarcimento delle macropermanenti, rileva una sostanziale mancanza di confronto con soggetti portatori di interessi concorrenti al tema.

In primo luogo, pur avendo il Ministero dell’Industria e del Made in Italy dato atto di aver coinvolto l’IVASS, non si conosce il contenuto di tale interazione (“L’Amministrazione richiedente assume, in proposito, il coinvolgimento dell’Istituto, ma non ne offre il necessario riscontro documentale, né allega il “parere” prescritto dall’articolo 138, comma 1 ad finem del decreto legislativo n. 209 del 2005 (quello in atti resta formalmente riferito, unitamente alla nota tecnica che lo accompagna, alla primigenia formulazione della proposta normativa)”)

Nel nuovo passaggio, successivo al precedente parere interlocutorio, operato dal Consiglio di Stato lo scorso febbraio, non sono state più coinvolte le associazioni (“fatto difetto una sostanziale ed articolata rinnovazione del procedimento “anche a mezzo di apposito confronto pubblico con i soggetti a vario titolo rappresentativi”, sia dal lato dell’offerta di servizi assicurativi, sia dal lato delle vittime di sinistri stradali e sanitari, nei termini sollecitati dal parere interlocutorio”)

E’ infine latitato il confronto con l’Autorità Antitrust, per il Consiglio di Stato particolarmente prezioso. Ed invero nel rilasciato parere n. 1282 del 15 ottobre 2024 si afferma che “una adeguata e dialettica valutazione di contesto avrebbe richiesto, per logica intrinseca dell’intervento regolatore, di condurre un’analisi della struttura del mercato di settore, con l’opportuno coinvolgimento, in sede istruttoria, della Autorità antitrust (AGCM), allo scopo di verificare (specialmente per la RCA, vero e proprio bench-mark dell’intera materia considerata), aspetti quali:

  1. il concreto livello di concentrazione sul lato dell’offerta; 
  2. il potere di mercato conseguente (ancorché si fosse potuto individuare, eventualmente, una concorrenza monopolistica in relazione alla forme on line di polizze in apparenza più convenienti) sul lato dell’offerta; 
  3. la connessa capacità di riversare – anche a fronte di un criterio legale sopravvenuto di (ipotizzabile) rafforzamento dell’effettività di tutela – il costo relativo sui livelli tariffari (fenomeno che annullerebbe, sul piano sociale complessivo, la stessa direttiva di una più completa effettività).

Come afferma la Corte si tratta (soprattutto l’ultimo) di profili molto rilevanti, di cui non si è tenuto conto in un settore che si presta: “alla creazione di una rendita più o meno rigidamente difendibile, stante l’obbligo legale di contrarre a carico degli utenti. In definitiva, la “sostenibilità finanziaria” del settore, in presenza del notorio e forte potere di mercato, e di una connessa capacità “strutturale” di difesa della rendita per via di una prevedibile “traslazione” sugli utenti degli oneri della regolazione, non può assurgere a criterio – da verificare scrupolosamente – di garanzia di un certo livello di profitti (a fortiori, per l’appunto, in un settore “guidato” dall’obbligatorietà della stipula delle polizze)”.

Così non viene smentita la diffusa opinione che il recente intervento, al di là degli sbandierati buoni propositi, sia stata semplicemente mossa dall’eterna volontà delle assicurazioni di continuare a “fare cassa” anche a discapito dei danneggiati.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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