Il principio di chiarezza e di sinteticità degli atti processuali

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 gennaio 2025 n. 37, chiarisce nuovamente il principio “di chiarezza e sinteticità” del ricorso introduttivo.

Considera, a tale proposito, che: “prima dell’entrata in vigore della riforma del codice di rito recata dal D.Lgs. n. 149/2022 (riforma che, ratione temporis, non trova nella specie applicazione) – la quale ha introdotto espressamente i principi di chiarezza e di sinteticità degli atti processuali, sia in via generale (artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), sia nello specifico del giudizio di legittimità (segnatamente, art. 366, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.; richiamato dagli artt. 370 e 371 c.p.c., rispettivamente, per il controricorso e per il ricorso incidentale) -, è stata la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17698/2014; Cass. n. 21297/2016; Cass. n. 8009/2019; Cass. n. 8425/2020; Cass., S.U., n. 37552/2021; Cass. n. 3612/2022; Cass. n. 8117/2022; Cass. n. 4300/2023), nonostante l’assenza di un ancoraggio codicistico positivo (essendo questo presente solo per determinati segmenti processuali del processo civile telematico in base all’art. 16-bis, comma 9-octies, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012), a riconoscere come immanenti anche nel processo civile quei principi, assumendo gli stessi a paradigmi generali di forma e contenuto degli atti stessi e, segnatamente, del ricorso per cassazione.

Ed invero: “nella sua dimensione valoriale, la redazione del ricorso per cassazione con chiarezza e sinteticità espositiva è assurta, dunque, a dovere processuale, che impone alla parte di selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda controversa che sono a fondamento delle censure proposte, così da fornire alla Corte di cassazione una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate, per poi dare conto delle ragioni di critica nell’ambito della tipologia dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c. Già prima dell’avvento della riforma del 2022 e, quindi, della relativa codificazione, il dovere di chiarezza e di sinteticità dell’atto di impugnazione è stato inteso, dunque, come espressione di un principio generale dell’ordinamento processuale, orientato a tutelare il diritto di difesa e il contraddittorio (art. 24 Cost.), nonché funzionale – attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo stesso delle risorse disponibili (non illimitate) secondo un principio di proporzionalità – all’efficienza del processo e della giurisdizione, pur sempre nell’ottica dei principi fondamentali del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso (artt. 111 Cost. e 6CEDU). Sicché, proprio in quest’ottica, divenuta ancor più consapevole e matura all’indomani della pronuncia della Corte EDU del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c/Italia), si è ritenuto che la violazione del dovere processuale di redigere il ricorso per cassazione in modo chiaro e sintetico non comporti, di per sé, la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione; questa segue soltanto nel caso in cui il deficit di chiarezza e sinteticità determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dall’art. 366 c.p.c., ossia là dove si riscontri una esposizione oscura o affatto lacunosa dei fatti di causa o tale da pregiudicare irrimediabilmente l’intelligibilità delle censure mosse alla decisione gravata. Ed è un orientamento questo che, nello scolpire le ragioni giustificative e le finalità dei principi in esame, ha rappresentato un punto di riferimento per il legislatore della riforma (come si evince dalla stessa Relazione illustrativa al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2022, p. 18), tanto da ergersi ad elemento ermeneutico particolarmente significativo nella lettura delle norme che, oggi, quegli stessi principi hanno recepito”.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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