La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 dicembre 2024 n. 33130, ritorna su tale tema, rilevando che la decisione impugnata ha correttamente applicato la lezione delle Sezioni Unite e quindi della giurisprudenza di legittimità successiva, in base alla quale: “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio (…), poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell’articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo“.
Tale decisione si pone nel solco tracciato dalle Sezioni Unite e dalla successiva giurisprudenza a sezioni semplici (Cass. n. 10687/2023, n. 19327/2017, nn. 3875 e 24187/2014, n. 8214/2013), che, in conformità alla previsione dell’art. 2733,3 co. c.c., ha più volte affermato che “la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell’assicuratore della r.c.a.“. Ed invero la Corte ribadisce che: “il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre, a norma dell’articolo 2054 terzo comma cod. civ., non sussiste: né tra il conducente e l’assicuratore e neppure tra il conducente ed il proprietario, ricorrendo in tal caso soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale (e quindi di litisconsorzio facoltativo)“