Con la sentenza del 20 gennaio 2025 n. 106 (dott. Elena Rossi) la Corte di Appello di Venezia, in una causa patrocinata dallo Studio, conferma la legittimità della richiesta di rimborso per le spese (anche se non materialmente sostenute) relative all’attività espletata dal nominato CTP nell’ambito della disposta CTU.
Si afferma infatti che: “devono essere riconosciute alla predetta le spese sostenute per il compenso dovuto al consulente di parte, di cui l’attrice aveva chiesto la rifusione producendo la relativa notula, in quanto tali spese, inerenti all’assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall’art. 201 c.p.c., rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. 3380/2015). Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano, non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all’atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n. 30289/2019)”