Il Tribunale di Padova, con la sentenza dell’11 dicembre 2024 n. 1936 (dott. Caterina Zambotto) procede al riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale sulla base di un aspetto peculiare della vicenda, allegata dall’attore.
Ed invero rileva che: “l’attore deduce che a causa dei postumi ha dovuto rinunciare all’attività di autista di autobus, per l’intervenuto ritiro della licenza di guida, concessa poi per i veicoli a uso privato con cambio automatico. Come si legge in conclusione il Sig. infatti, celibe e convivente con l’anziana madre sino al decesso di quest’ultima, trovava nel proprio incarico lavorativo una dimensione di realizzazione e gratifìcazione personale non comune. Il fatto di essere licenziato , a causa dell’inidoneità fisica all’espletamento del proprio incarico di autista di autobus e di non potere essere impiegato in alcuna altra mansione all’interno dell’azienda, e così il venir meno della dimensione di vita di relazione e di socialità legata alla vita professionale, fornisce di per sé motivo per giustificare e motivare la richiesta di personalizzazione del danno, come prospettata”. La richiesta appare fondata, considerato il radicale cambiamento di vita che il sinistro ha determinato nella vita dell’attore, costringendolo alla cessazione anticipata della sua attività lavorativa: trattasi quindi di una conseguenza sul piano dinamico-relazionale eccezionale e specifica dell’odierno danneggiato. Quanto alla componente delle tabelle milanesi relativa alla sofferenza interiore, la stessa parimenti può essere riconosciuta, dal momento che ben può ritenersi sussistente in via presuntiva un vissuto di sofferenza interiore e frustrazione conseguente all’invalidità riportata e alla privazione dell’attività lavorativa per un soggetto privo di altri ambiti nei quali poterli realizzare“.
Il Giudice procedeva pertanto ad aggiungere all’importo indicato quale risarcimento del danno non patrimoniale standard una maggiorazione del 15%.