Il mancato trasporto in altra struttura configura una responsabilità sanitaria

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La Corte di merito, rigettando la richiesta di risarcimento avanzata dai congiunti di un paziente deceduto, aveva dato atto in motivazione che fosse “pacifico” che nella vicenda in esame “si sarebbe dovuta eseguire una indagine diagnostica per immagini ed una consulenza cardiologica che avrebbero consentito di comprendere quale fosse la patologia in atto. (..) che tanto non venne fatto e che il paziente decedette al pronto soccorso senza che fosse stata posta in essere una diagnosi della patologia in atto” (pag. 5 della sentenza impugnata). Ha poi ritenuto doveroso accertare “se sostituendo alla condotta omissiva la condotta positiva che andava tenuta (esecuzione di Tac e consulenza cardiologica) il risultato (salvare la vita al paziente) sarebbe stato conseguito”, evidenziando che l’unico trattamento sanitario che avrebbe consentito alla vittima la sopravvivenza era l’intervento chirurgico di riparazione dell’aorta (la cui mortalità intraoperatoria e comunque del 25% dei pazienti), che se non eseguito, conduce alla morte entro le prime 24, il 35% dei pazienti, ed il 50% entro le 48 ore (con percentuale che aumenta dell’1 o 2% per ogni ora di ritardo dall’inizio della sintomatologia (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata)“. La stessa Corte ha, inoltre, evidenziato che, per quanto dai Consulenti tecnici d’ufficio ritenuto, “raggiungendo Catania in elisoccorso “era possibile più probabile che non” scongiurare il decesso mediante l’esecuzione dell’intervento chirurgico” (pag. 10 della sentenza impugnata) e ancora che “nella struttura ospedaliera in cui si trovava il paziente c’erano le attrezzature per effettuare la tempestiva e corretta diagnosi. In tal modo i tempi per il trasferimento a Catania sarebbero stati più che sufficienti” (pag.11 della sentenza impugnata)”.

La Corte catanese aveva quindi considerato il fattore temporale e cioè il tempo che avrebbe richiesto l’effettuazione dei possibili esami strumentali non eseguiti (Tac), quello necessario ad ottenere i relativi risultati, ed infine, quello relativo all’eventuale trasporto in ambulanza, data l’assenza di elisoccorso presso la struttura di Avola, chiedendosi “Poteva tutto ciò avvenire entro le 21/21,20 (alle 21 si verifica la sincope; alle 21.20 l’arresto cardiaco)?“, dando atto che i CTU ” avevano risposto affermativamente” (pag. 12 della sentenza impugnata). Infine aveva affermato che “la prova controfattuale dell’esistenza del nesso di causalità tra omessa diagnosi e danno subito (o meglio aggravamento catastrofale del danno alla salute già esistente) non può dirsi raggiunta con la necessaria soglia di probabilità richiesta” (pag. 15 della sentenza impugnata).

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 gennaio 2025 n.212210, rileva un vero e proprio errore in iure commesso in ordine alla prova controfattuale posta in contrasto con le acquisite risultanze peritali, nonché una motivazione apparente e perplessa, emergente dal testo stesso della decisione.

Ed invero la Corte d’appello: “pur facendo riferimento ad un quadro probatorio asseritamente in grado di surrogare la carenza quasi assoluta della prova circa l’onere (che sarebbe spettato alla struttura) di provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile dell’inesatta esecuzione della prestazione, apoditticamente utilizza gli elementi dai quali ravvisare tale carenza, per costruire un quadro probatorio e indiziario favorevole all’assenza di responsabilità della struttura medesima che finisce per identificarsi con le stesse carenze e inadempienze dalle quali avrebbe dovuto trarre, eventualmente, elementi, viceversa, di responsabilità della stessa.

Sotto tale profilo, la motivazione in quanto perplessa e meramente apparente si pone al di sotto del “minimo costituzionale”, concretando il vizio, debitamente denunciato con il motivo di ricorso, di nullità della sentenza; effettivamente, il trattamento chirurgico complesso ma avente una rilevante probabilità di riuscita, con sopravvivenza del 75% dei pazienti sottoposti, secondo i CTU entro le prime 24 ore, avrebbe dovuto condurre il giudice d’appello a chiedersi se, nel caso in esame, anziché mantenere il ricoverato in attesa per circa cinque ore e venti (dal momento del suo ingresso al Pronto Soccorso al momento dell’aggravamento irreversibile), nonostante la persistenza del dolore toracico da quegli accusato, la struttura sanitaria ove avesse tempestivamente indagato le cause dei sintomi del paziente, accertando la sussistenza della dissezione aortica in atto, il problema della mancanza di mezzi per l’eventuale trattamento chirurgico, ove pure esistente, sarebbe stato o meno superabile con il tempestivo trasferimento del paziente nel lasso di tempo considerato

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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