Il danneggiato lamentava il mancato riconoscimento degli interessi compensativi dalla data del fatto illecito alla decisione, rilevando che la sentenza della Corte di Appello, dopo aver riconosciuto il danno per la perdita del rapporto con il padre deceduto nel sinistro, affermava che sul relativo importo “decorrono gli interessi legali dalla data della presente decisione, ma non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è liquidata in valori attuali“.
La Corte di Cassazione, con la decisione del 24 gennaio 2025 n.1788 rileva che con tale motivazione il giudice di merito non tiene conto degli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui: “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell’illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuto a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario); qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell’ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (v. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712, e successive conformi, tra cui Cass., 27584/2011; Cass., 5671/2010; Cass., 5054/2009).
La Corte rileva che: “più di recente, è stato inoltre espressamente affermato – con principio che si intende qui ribadire e che va applicato al caso di specie – che “Ai fini dell’integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito” (Cass., 10/06/2016, n. 11899)“.
Ha pertanto errato la Corte d’Appello, a mente dei suindicati principi, nell’affermare la decorrenza degli interessi legali solo dalla data della decisione, dato che essi, in quanto interessi compensativi, devono invece decorrere dalla data del fatto – cioè dalla data di consumazione dell’illecito, vertendosi in una ipotesi di cd. mora ex re (Cass. 20/04/2009, n. 9338; Cass., 05/04/2016, n. 6545) – sino alla data della decisione.
Privo di pregio, infine, per la Corte di Cassazione il rilievo, svolto dalla controricorrente dell’assenza di domanda di tali interessi, con la relativa decorrenza, in forza del principio per cui: “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così Cass., 18/02/2022, n. 5317).