La Corte di Cassazione (sentenza del 12 febbraio 2025 n. 3582) torna a confermare che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria: “il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione, con la conseguenza che l’incertezza sul primo ciclo causale ricade sulla parte istante (Cass., 11/11/2019, n. 28991, e succ. conf.; v. già prima Cass., 26/07/2017, n. 18392, discussa in ricorso);
La stessa Corte puntualizza che: “l’ipotizzato contrasto con Cass., Sez. U., 11/01/2008, n. 577, è solo apparente, avendo avuto riguardo non alla fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma alla fattispecie estintiva dell’obbligazione opposta dal danneggiante: “il riferimento nella giurisprudenza in discorso all’insorgenza (o aggravamento) della patologia come non dipendente da fatto imputabile al sanitario, ma ascrivibile ad evento imprevedibile e non superabile con l’adeguata diligenza, e pertanto con onere probatorio a carico del danneggiante (Cass. 20 ottobre 2014, n. 22222), evidenzia come in questione sia la fattispecie di cui agli artt. 1218 e 1256 cod. civ.” (Cass., n. 18392 del 2017, cit., pag. 7)“;