La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo formulato, rileva nella sentenza del 1 dicembre 2025 n. 31375, che: “nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ravvisato l’incapacità a testimoniare delle persone indicate dall’odierno ricorrente e originario attore senza dare invero atto della formulazione di una relativa eccezione formulata al riguardo ad opera della controparte, in violazione pertanto del principio in proposito da questa Corte -anche a Sezioni Unite- affermato secondo cui l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell’ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova (v. Cass., Sez. Un., 6/4/2023, n. 9456; e, conformemente, Cass., n. 9456 del 6 aprile 2023; Cass., n. 18057 del 1 luglio 2024). Per altro verso, la corte di merito ha disatteso il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell’art. 246 c.p.c. è l’interesse, personale e concreto, che ne legittima l’azione o l’intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, inattendibile (Cass., 29/1/2013, n. 2075; Cass., 6/8/2004, n. 15197), incapaci a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. essendo invero le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto della società (v. Cass. 23/7/2018, n. 19498, nonché Cass., 23/10/2024, n. 27461)“.

Sussiste l’immedesimazione organica anche in caso di omissione
Con la sentenza emessa in data 19 dicembre 2025 n. 33247 (in ordine agli eventi



