La Corte di Cassazione (sentenza del 22 febbraio 2025 n. 4680) ribadisce che:
“nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le c.d. tabelle milanesi, attesa l’autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve:
1) accertare l’esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell’art. 138, comma 3, c.a.p. (Cass., 22/03/2024, n. 7892)”.
Tale presa di posizione è parimenti importante anche in vista della nuova Tabella Unica Nazionale, la quale non comprende né il danno dinamico -relazionale (contrariamente alla Tabella milanese) né la c.d. personalizzazione del danno, rinviando invece per l’aumento del relativo risarcimento alla previsione dell’art. 138 C.d.A., essendo la c.d. seconda tabella del TUN esclusivamente pertinente al differente danno morale.