Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 28 febbraio 2025 n. 5320) costituisce principio condiviso quello secondo cui: “qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in “leasing”, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all’utilizzatore, qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa. Il Tribunale sulla base di tali presupposti ha ritenuto che il libretto di circolazione con la generica dicitura non sia sufficiente a provare il titolo in virtù del quale lo stesso Ca.Ci. ha dichiarato di agire, in quanto quel documento non consente di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di leasing con quegli obblighi a carico dell’utilizzatore che conferiscono a quest’ultimo la legittimazione ad agire per il risarcimento danni“.

Caso Diciotti: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscono la responsabilità del Governo e lo condannano al risarcimento del danno non patrimoniale (sofferenza morale)
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 76 del 6 marzo 2025) convalidano