La Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 marzo 2025 n.5984, conferma la decisione della Corte di Appello di Bolzano avente per oggetto la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale disposta in favore del compagno della madre, per la morte della figlia di quest’ultima.
A tale effetto rileva: “che la Corte d’Appello ha accertato, sulla base delle evidenze processuali raccolte, che il signor Ga.Th. aveva assunto un vero e proprio ruolo di “padre vicario” nei confronti della piccola, venendo in tutto e per tutto a ricoprire questo ruolo in sostituzione del genitore biologico del tutto eclissatosi dalla breve esistenza della figlia…” (pag. 40 sentenza impugnata), venendo di conseguenza a subire, per la morte della bambina, un danno da perdita del rapporto parentale. La statuizione si pone sul solco del principio giurisprudenziale secondo cui la convivenza more uxorio non è da sola sufficiente a dimostrare il pregiudizio subito, “dovendosi rinvenire, al fine di liquidare il danno parentale, quegli indici che il controricorrente Ga.Th. ha allegato e la Corte ha ritenuto provati e cioè la sua dedizione e l’assistenza morale e materiale alla piccola Ho.An. per oltre 3 dei 4 anni. Dedizione ed assistenza da padre putativo, considerata l’assenza di quello biologico“. Questa Corte ha, infatti, affermato che “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio” (Cassazione civile sez. III, 15.11.2023, n. 31867)” (https://studiolegalepalisi.com/2024/01/25/il-danno-morale-conseguente-alla-morte-del-congiunto-irrilevante-la-mancanza-del-vincolo-del-sangue-o-la-convivenza/).
Sulla base delle considerazioni che precedono va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo motivo. Il giudice del rinvio si farà carico degli effetti dell’accoglimento del primo motivo relativo alla personalizzazione del danno biologico e dovrà provvedere alla liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.