In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, l’art. 144, comma terzo, cod. ass., in tema di azione diretta del danneggiato, prevede che “nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno“, il quale assume la veste di litisconsorte necessario (v., Cass. 22 novembre 2016, n. 23706; 20 settembre 2017, n. 21896; 8 aprile 2020, n. 7755; 19 ottobre 2016, n. 21096; principio ribadito anche in caso di azione proposta dal terzo trasportato, Cass. 14 settembre 2022, n. 27078 e 4 giugno 2024, n. 15637).
La Corte di Cassazione (sentenza del 3 marzo 2025 n. 5571) rammenta che il giudizio svolto in assenza di un legittimato passivo necessario, determina la nullità della sentenza, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado con conseguente remissione della causa al primo giudice. Afferma Infatti che: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma primo, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma terzo, cod. proc. civ. (v. Cass., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18127; sez. 6-III, 16 marzo 2018, n. 6644; sez. 6-V, 18 febbraio 2020, n. 3973; sez. II, 23 ottobre 2020, n. 23315; sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4665; sez. III, 28 novembre 2022, n. 34897)“