La Corte di Cassazione (sentenza dd. 21 marzo 2025 n.7604), confermando il suo costante orientamento, ribadisce che: “il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (v. Cass., 19/03/2009, n. 6658; Cass., 18/07/2023, n. 20922)“.
La richiesta deve essere circostanziata con l’indicazione sia delle concrete limitazioni determinate dai postumi riportati dalla danneggiata allo svolgimento della sua attività di casalinga sia di elementi tali da far desumere, almeno in via presuntiva, una perdita o riduzione del reddito, che, si ribadisce, nel caso del lavoro domestico va inteso come effettivo valore economicamente apprezzabile degli apporti della lavoratrice casalinga.
Diversamente dall’ipotesi di lesione di capacità lavorativa generica, che è automaticamente ricompresa nella liquidazione del danno operata a fronte di un’accertata invalidità permanente biologica, non costituisce rituale domanda di risarcimento -anche- del danno da diminuita capacità lavorativa specifica, la quale invece presuppone l’esplicita formulazione della richiesta risarcitoria e dei suoi fatti costitutivi, e cioè l’espressa allegazione della specifica attività svolta e della incidenza su di essa degli esiti lesivi del sinistro, nell’atto introduttivo ovvero entro e non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.