La Corte di Appello di Roma provvedeva alla liquidazione di Euro 60.000,00 ciascuno per i sei nipoti non conviventi per la morte del nonno. Ricorreva in Cassazione la compagnia di assicurazione, lamentandosi del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in via presuntiva.
La Corte di Cassazione (con la sentenza del 3 aprile 2025 n. 8839) rigettava il ricorso, rilevando che: “la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la convivenza con la vittima non costituisce un requisito indispensabile, ma può rappresentare uno tra gli elementi probatori utili a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo per la determinazione del “quantum debeatur” (Cass. n.29332/2017 e Cass. n.7743/2020). Secondo un costante orientamento di legittimità “il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza“. La prova circa l’intensità del vincolo tra nonno e nipote, infatti, è necessaria solo ai fini della personalizzazione del danno indicato nelle tabelle di riferimento e non anche ai fini dell’an“.