Identificazione del contenuto della domanda da risarcimento del danno per colpa medica

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La Corte di Cassazione (sentenza del 7 aprile 2025 n. 9124) rigetta i motivi di impugnazioni proposti da una struttura sanitaria ritenendoli infondati. I motivi si basavano sull’essenziale argomento secondo cui, poiché il danneggiato aveva indicato alcune condotte lesive, ossia precisi errori medici (sovradosaggio del farmaco ed altro) l’oggetto della domanda doveva dirsi identificato da quelle specifiche condotte e da quegli specifici errori medici. Il fatto che invece il giudice di appello avesse ritenuto responsabili i medici per condotte diverse, o meglio, per errori diversi (non sovradosaggio di farmaco, ma erronea esecuzione dell’intervento, ad esempio), avrebbe costituito violazione del principio della domanda. Questa tesi è stata considerata errata dalla Corte di Cassazione, che rileva come la questione principale sia quella della identificazione di una domanda da risarcimento del danno per colpa medica, ossia di quale sia l’onere del danneggiato, di cosa egli debba allegare perché la domanda sia identificata e quale modifica della domanda costituisca mutamento inammissibile o domanda nuova.

La Corte rammenta essere oramai un pacifico principio di diritto quello per il quale: “nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l’attore, dopo avere allegato nell’atto introduttivo che l’errore del sanitario sia consistito nell’imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l’errore sia consistito nell’inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall’attore, possano avere portata preclusiva, stante l’inesigibilità dell’individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una c.t.u.” (Cass. 10901/2024; Cass. 7074/2024; Cass. 13269/2012). Dunque, è chiaro che il fatto che identifica la domanda è costituito dal suo nucleo materiale essenziale (a causa dell’intervento chirurgico sono stati provocati danni), mentre sono irrilevanti le specificazioni della condotta (dire cioè che durante l’intervento è stato somministrato troppo farmaco, anziché dire che non è stata fatta buona sutura). In sostanza, poiché la citazione è fatta prima che si svolga un accertamento tecnico che indichi con esattezza quali condotte materiali, quali concrete condotte hanno causato il danno, non può essere fatto onere a chi agisce di indicare quelle condotte preventivamente e con esattezza. Con la conseguenza che non può considerarsi pronuncia ultra petita quella che accoglie la domanda di risarcimento per errori medici diversi da quelli prospettati inizialmente dal danneggiato e che siano emersi dalla consulenza tecnica, successivamente alla domanda. Il che significa altresì che il fatto che il danneggiato, che in primo grado si sia vista rigettare la domanda, erroneamente, perché dalla CTU sono emerse condotte colpose diverse da quelle che lui aveva adombrato, non impugni espressamente il rigetto della domanda quanto a quelle condotte e si limiti ribadire la tesi che comunque dalla CTU sono emerse altre condotte lesive non fa passare in giudicato la statuizione di rigetto: la domanda infatti è sempre la stessa, essa cioè viene ribadita in appello, con la solo consentita specificazione delle condotte emerse dalla CTU in primo grado“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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