La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7843 resa in data 24 marzo 2025, considera: “corretta – ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. – la decisione di non autorizzare la chiamata degli altri asseriti (cor)responsabili, atteso che “la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, l’impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell’art. 2055 cod. civ., la sua responsabilità per l’intero nei confronti del danneggiato: sicché, in difetto di tale domanda, la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all’altro debitore; e, se domanda di rivalsa – in senso tecnico – non vi è stata (…) da parte di uno dei convenuti nei confronti degli altri indicati come corresponsabili e riconosciuti tali, allora i primi non hanno titolo per dolersi della sorte della domanda contro gli altri” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 giugno 2017, n. 15279, non massimata sul punto; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 19 settembre 2017, n. 21595, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 11 ottobre 2018, n. 25168, non massimata)“.
In conclusione il Collegio rileva che: “le odierne ricorrenti non risultano essersi lamentate della valutazione con cui venne negata la chiamata dei terzi corresponsabili, sicché, a questo punto, accertare la loro corresponsabilità diventava irrilevante, atteso che l’art. 2055 cod. civ. comunque escludeva, come ha escluso nel decisum della Corte milanese, che l’accertamento della misura di corresponsabilità potesse incidere sul diritto risarcitorio spettante alla parte danneggiata“.