La Corte di Cassazione (sentenza del12 giugno 2025 n.15756) precisa che, come affermato dalle Sezioni Unite (sentt. nn. 12564 – 12567 del 22/05/2018): “la compensatio opera certamente in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni. Ciò che si verifica, paradigmaticamente, proprio nel caso dell’indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, il quale pertanto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. Sez. U 11/01/2008, n. 584; Cass. 14/03/2013, n. 6573). Trattandosi di erogazione periodica – assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei danni subiti (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111: art. 2 legge n. 210 del 1992) – detta esigenza rimarrebbe in buona parte insoddisfatta ove il defalco dall’entità del risarcimento spettante venisse limitato ai ratei già corrisposti al momento della liquidazione del danno, con esclusione di quelli futuri, volta che nella specie deve ritenersi già determinato ovvero determinabile il loro preciso ammontare“.
La Corte di Cassazione ritiene non corretta la scelta del giudice di merito di procedere alla mera sommatoria di detti ratei, maggiorati per di più della prevedibile rivalutazione monetaria, con ciò finendo con il considerare come capitale già attualmente nella disponibilità dell’avente diritto quello che in realtà lo sarà solo nel tempo tra tot mesi e anni, il che attribuisce a tale capitale un valore effettivo ben maggior di quello che effettivamente esso ha (in virtù della regola plus dat qui cito dat), con il risultato di falsare il raffronto che occorre operare tra damnum e lucrum ai fini del calcolo in questione.
Il Collegio precisa atale proposito che: “per rendere omogenee le due poste occorre invece procedere alla capitalizzazione anticipata di detti ratei, la quale a sua volta consiste nel moltiplicare il reddito futuro per un coefficiente di costituzione delle rendite vitalizie, ovvero un numero idoneo a trasformare il valore d’una rendita percepibile per n anni in un capitale di valore equivalente. La necessità e la correttezza di tale operazione ai fini della compensatio trovano indiretta conferma nell’arresto di Cass. Sez. U. n. 12567 del 2018 che, nel risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione se nella liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza che una persona invalida sarà costretta a sostenere vita natural durante, debba tenersi conto, in detrazione, della indennità di accompagnamento erogata dall’istituto nazionale della previdenza sociale, hanno dato risposta positiva al quesito, identificando la posta da portare in diminuzione nel valore capitalizzato della indennità predetta. Ponendosi nella diversa ipotesi qui in esame la medesima esigenza di defalcare dalla somma liquidata in moneta attuale a titolo di risarcimento quanto lo stesso debitore sarà tenuto a versare, nel tempo, attraverso ratei periodici ma con analoghe finalità compensative, non v’è motivo di non applicare il medesimo criterio che consente di rendere omogenei gli elementi del computo (v. già, in tal senso, Cass. n. 31543 del 06/12/2018)“.