Il ricorrente adiva la Corte di Cassazione sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la rivalsa dell’assicuratore può essere esercitata, quando ne sussistano i presupposti, sia nei confronti del proprietario del veicolo sia nei confronti del conducente, in quanto entrambi sono responsabili civili e titolari dell’interesse esposto al rischio.
La Corte di cassazione, con la sentenza dd. 23 aprile 2025 n. 11172 accoglie il ricorso rilevando che: “l’assicuratore che abbia pagato l’indennizzo al terzo danneggiato sol perché obbligato ex lege ha diritto di rivalsa “verso l’assicurato” (art. 144, comma secondo, cod. ass.). L’assicurazione di responsabilità civile rientra nel ramo danni, e nell’assicurazione contro i danni l'”assicurato” è il titolare dell’interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.). Ma il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, terzo comma, c.c.) e infine sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.). E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità “di cui all’art. 2054 c.c.” (così l’art. 122 cod. ass.), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es., l’art. 15 della Sezione II dell’Allegato al D.M. 11 marzo 2020 n. 54, che consente la clausola c.d. “di guida esclusiva”), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli “assicurati”, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all’azione di rivalsa ex art. 144, secondo comma, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti.
Nei suesposti termini il Collegio intende, da un lato, dare continuità all’orientamento ormai consolidato da molti anni in qua (ex aliis, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17963 del 20/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 20/04/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005; Sez. 3, Sentenza n. 6862 del 25/05/2000) e, dall’altro, ribadire l’insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell’assicurazione r.c.a., debba ritenersi “estraneo al rapporto assicurativo”, con la conseguenza che né potrebbe beneficiare della copertura assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010), né sarebbe esposto all’azione di rivalsa dell’assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003). A questo secondo orientamento non può essere data continuità, poiché si fonda su un assunto erroneo: quello secondo cui solo il proprietario d’un veicolo a motore ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione della r.c.a. Affermazione, quest’ultima, in contrasto con la chiara lettera dell’art. 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque “metta in circolazione” un veicolo a motore“.
All’accoglimento della censura seguiva la conferma del seguente principio di diritto (Cass. n. 4756 del 22/02/2024) secondo cui: “L’assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all’art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza“