La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 aprile 2025 n. 9844, rammenta che non esiste alcun tipo di automatistismo irreversabile tra la violazione di una norme di condotta (nel caso specifico assunzione di sostanze alcoliche) e l’attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro. Ed invero, richiamando il proprio costante autorevole orientamento (Cass. n. 6548/2013), precisa che “la circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione iuris tantum della sua responsabilità nella causazione dell’evento, che può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebrezza del conducente“. In altri termini, lo stato di ebrezza non legittima il ricorso a schemi presuntivi di alcun genere nell’indagine sulle cause di un incidente, posto che il suo carattere indiziante può essere completamente svalutato nel concorso di altri fattori indicativi della sua sostanziale inoffensività“.

Il furto del veicolo e la legittimazione del Fondo
Il Tribunale di Alessandria confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado