La Corte di Cassazione torna sul tema della c.d. mala gestio (c.d. impropria) della compagnia di assicurazione, con la sentenza del 29 aprile 2024 n. 11237, affermando che “il principio stabilito da questa Corte in tema di mora debendi dell’assicuratore della responsabilità civile è che l’obbligazione indennitaria di quest’ultimo è una obbligazione – di valuta, quando il danno causato dall’assicurato al terzo superi il massimale- di valuta, ma che “si comporta” come una obbligazione di valore, quando il danno causato dall’assicurato al terzo sia inferiore al massimale. In quest’ultimo caso, infatti, l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato di tutti i danni causati al terzo: e quindi non solo del risarcimento dovuto dall’assicurato in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora che l’assicurato è comunque tenuto a pagare dal giorno del fatto, ex art. 1219 cod. civ. Infatti, anche gli interessi compensativi dovuti dall’assicurato al terzo danneggiato, da calcolarsi sull’importo del risarcimento, costituiscono un “danno” causato dall’assicurato al terzo, e come tale beneficia della copertura assicurativa nei limiti del massimale (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 11/02/2002, Rv. 552161 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 23/04/1998, Rv. 514836 – 01; tali decisioni hanno superato il precedente e remoto orientamento secondo cui gli interessi dovuti dall’assicurato al terzo danneggiato “hanno carattere moratorio e restano a carico dell’assicurato”, senza che questi potesse pretenderne la rifusione da parte dell’assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 2817 del 22/10/1963, Rv. 264376 – 01)“.
Da ciò derivano -per il Collegio- tre corollari.
“Il primo corollario che si ritrae da questo principio è che se, nonostante la mora dell’assicuratore, il massimale resti capiente rispetto al debito dell’assicurato per capitale ed interessi, nulla quaestio: l’assicuratore sarà tenuto a versare all’assicurato capitale ed interessi compensativi, computati secondo i criteri stabiliti da Sez. U, Sentenza n, 19 del 17/02/1995.
Può poi accadere che il massimale assicurativo, capiente all’epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell’indennizzo: vuoi per effetto del deprezzamento del denaro, vuoi per effetto della variazione dei criteri di liquidazione del danno. In tal caso l’assicurato (e siamo al secondo corollario), se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto l’obbligo indennitario, avrebbe beneficiato d’una copertura integrale della propria responsabilità. Di conseguenza, nel caso di mora, l’assicurato potrà pretendere dall’assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale, giacché l’assicuratore dovrà in tale ipotesi risarcire non il fatto dell’assicurato (per il quale vige il limite del massimale), ma il fatto proprio, e cioè il pregiudizio al diritto di garanzia dell’assicurato, derivato dal colposo ritardo nell’adempimento.
Il terzo corollario riguarda l’ipotesi in cui il massimale assicurativo già all’epoca del sinistro fosse incapiente. In tal caso, quand’anche l’assicuratore avesse tempestivamente pagato l’indennizzo, l’assicurato non avrebbe giammai potuto ottenere una copertura integrale della propria responsabilità. Di conseguenza, se l’assicuratore incorre in mora debendi, sarà tenuto a pagare gli interessi legali (o, in alternativa, eventualmente il maggior danno, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.), sul massimale.
In questi casi infatti, costituendo il debito dell’assicuratore una obbligazione di valuta, non è possibile cumulare la rivalutazione del massimale e gli interessi. Delle due, pertanto, l’una: o il danneggiato avrà dimostrato di avere patito un “maggior danno”, cioè un pregiudizio causato dal ritardo nell’adempimento non assorbito dagli interessi legali, ed allora gli spetterà al risarcimento di quest’ultimo; ovvero nulla avrà dimostrato a tal riguardo, ed allora gli spetteranno i soli interessi legali” (Cass., 8/11/2019, n. 28811; conf. Cass., 17/03/2022, n. 8676, che rimarca: “nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato…l’assicuratore assume la veste di debitore, non di mandatario o gestore di affari altrui. Pertanto la mora dell’assicuratore nell’ambito di tale rapporto non potrà mai comportare altre conseguenze che quelle di cui all’art. 1224 cod. civ.: e cioè l’obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno ex art. 1224 cod. civ., ma mai a titolo di capitale”)“
Nel caso di specie ne consegue che: a) atteso che il massimale era incapiente all’epoca del fatto, non poteva rivalutarsi il capitale; b) gli interessi moratori, escluso il maggior danno per carenza di allegazione prima che di prova, saranno dovuti fino al pagamento e non solo fino alla liquidazione giudiziale, a nulla rilevando il difetto di allegazione e prova del danno maggiore.