Il Tribunale di Alessandria confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per la condanna della SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale l’autovettura danneggiante, dileguatasi immediatamente dopo la collisione tra gli autoveicoli, era risultata rubata secondo quanto evidenziato dal proprietario che di tale furto aveva presentato denuncia all’autorità competente. A fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello aveva evidenziato come delle conseguenze del sinistro dedotto in giudizio non dovesse rispondere il Fondo di garanzia per le vittime della strada, bensì il proprietario del veicolo danneggiante (e il relativo assicuratore), il quale, secondo quanto risultato dalla denuncia di furto, aveva lasciato il veicolo incustodito, aperto e con le chiavi di accensione a bordo, si dà rendersi evidente che la circolazione del mezzo non fosse in concreto avvenuta in contrasto con la sua volontà ai sensi dell’art. 2054 c.c..
I motivi formulati avanti la Corte di Cassazione riguardano:
1) “violazione dell’art. 2054, co. 3, c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che, in caso di furto di un veicolo all’interno del quale il proprietario abbia lasciato le chiavi di accensione, continui a rispondere, a tempo indeterminato, l’assicuratore del veicolo stesso, e non già il Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonostante l’avvenuta presentazione, da parte del derubato, della tempestiva denuncia di tale furto prima del verificarsi del sinistro (come avvenuto nel caso di specie); e tanto, al di là della ritenuta inapplicabilità dell’art. 2054, co. 3., c.c. a tale ipotesi, viceversa governata dagli artt. 283, co. 1, e 122, co. 3, del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005)“;
2) “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, co. 3, c.c. in relazione agli artt. 283, co. 1, e 122, co. 3, D.Lgs. n. 209/2005, per avere la corte territoriale erroneamente escluso che la denuncia di furto presentata dal derubato alle autorità competenti prima del sinistro non valga a integrare la manifestazione, da parte dello stesso, di una specifica volontà contraria alla circolazione, tale da escludere la responsabilità del proprietario, ai sensi dell’art. 2054, co. 3, c.c.“;
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 30 marzo 2025 n. 8346, considera, preliminarmente, che: “ le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche in relazione ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione” e rinvia pertanto ad un udienza pubblica.