Il furto del veicolo e la legittimazione del Fondo

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Il Tribunale di Alessandria confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per la condanna della SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale l’autovettura danneggiante, dileguatasi immediatamente dopo la collisione tra gli autoveicoli, era risultata rubata secondo quanto evidenziato dal proprietario che di tale furto aveva presentato denuncia all’autorità competente. A fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello aveva evidenziato come delle conseguenze del sinistro dedotto in giudizio non dovesse rispondere il Fondo di garanzia per le vittime della strada, bensì il proprietario del veicolo danneggiante (e il relativo assicuratore), il quale, secondo quanto risultato dalla denuncia di furto, aveva lasciato il veicolo incustodito, aperto e con le chiavi di accensione a bordo, si dà rendersi evidente che la circolazione del mezzo non fosse in concreto avvenuta in contrasto con la sua volontà ai sensi dell’art. 2054 c.c..

I motivi formulati avanti la Corte di Cassazione riguardano:

1) “violazione dell’art. 2054, co. 3, c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che, in caso di furto di un veicolo all’interno del quale il proprietario abbia lasciato le chiavi di accensione, continui a rispondere, a tempo indeterminato, l’assicuratore del veicolo stesso, e non già il Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonostante l’avvenuta presentazione, da parte del derubato, della tempestiva denuncia di tale furto prima del verificarsi del sinistro (come avvenuto nel caso di specie); e tanto, al di là della ritenuta inapplicabilità dell’art. 2054, co. 3., c.c. a tale ipotesi, viceversa governata dagli artt. 283, co. 1, e 122, co. 3, del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005)“;

2) “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, co. 3, c.c. in relazione agli artt. 283, co. 1, e 122, co. 3, D.Lgs. n. 209/2005, per avere la corte territoriale erroneamente escluso che la denuncia di furto presentata dal derubato alle autorità competenti prima del sinistro non valga a integrare la manifestazione, da parte dello stesso, di una specifica volontà contraria alla circolazione, tale da escludere la responsabilità del proprietario, ai sensi dell’art. 2054, co. 3, c.c.“;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 30 marzo 2025 n. 8346, considera, preliminarmente, che: “ le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche in relazione ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione” e rinvia pertanto ad un udienza pubblica.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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