La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 aprile 2025 n. 11194, chiarisce che: “l’azione diretta prevista dall’art. 141, c.a.p., in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 c.a.p., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile (Cass., Sez. U., 30/11/2022, n. 35318, e succ. conf.; cfr. anche Cass., 26/07/2024, n. 21021, in cui è nuovamente rimarcato, a pag. 9, che “l’esigenza di tutela rafforzata emerge solo in presenza di una pluralità’ di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità’ di agire nei confronti dell’assicurazione del vettore “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro“, salvo il limite del “sinistro cagionato da caso fortuito”‘);”
Il Collegio precisa inoltre che: “l’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005 attribuisce al danneggiato un’azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege, non già solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il danneggiato che non sussiste (come negli altri casi di azione diretta), ma anche dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel senso che l’assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall’accertamento della responsabilità’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo pero’ il limite del caso fortuito; in coerenza con la giurisprudenza costituzionale esplicitata da Corte cost. n. 440 del 2008, è stato precisato che “il rimedio previsto dall’art. 141 non esclude la possibilità’ per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all’art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità’ fra l’azione di cui all’art. 141 e quella di cui all’art. 144 (di ‘strumento aggiuntivo di tutela’ parla anche Sez. 3, sentenza n. 16181 del 30/7/2015)’ (così Cass., n. 21021 del 2024, cit., in cui è diffusamente illustrata e ricostruita la diversità delle azioni ovvero delle tutele assegnate dall’ordinamento); nel caso, dunque, dell’art. 141, c.a.p., il trasportato agisce nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità’, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, con la possibilità’ che gli venga opposto il solo caso fortuito; ciò detto, e trattandosi di domande normativamente distinte e proprio perciò cumulabili, è chiaro che quando la parte abbia proposto esplicitamente una di esse e anzi, come nel caso, abbia impugnato la statuizione di relativa inammissibilità del giudice di prime cure, sulla base dell’affermazione opposta, limitando il proprio appello a tale profilo e senza invocare la possibilità d’intendere la domanda originaria come riferita a entrambe le fattispecie normativamente delineate, ne discende un giudicato interno limitativo della possibilità di proporre solo in questa sede il tema della possibilità di scrutinare la pretesa ai sensi della differente previsione in parola, soggetta a presupposti come visto distinti“