L’azione diretta del trasportato ex art. 141 C.d.A.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 aprile 2025 n. 11194, chiarisce che: “l’azione diretta prevista dall’art. 141, c.a.p., in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 c.a.p., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile (Cass., Sez. U., 30/11/2022, n. 35318, e succ. conf.; cfr. anche Cass., 26/07/2024, n. 21021, in cui è nuovamente rimarcato, a pag. 9, che “l’esigenza di tutela rafforzata emerge solo in presenza di una pluralità’ di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità’ di agire nei confronti dell’assicurazione del vettore “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro“, salvo il limite del “sinistro cagionato da caso fortuito”‘);”

Il Collegio precisa inoltre che: “l’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005 attribuisce al danneggiato un’azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege, non già solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il danneggiato che non sussiste (come negli altri casi di azione diretta), ma anche dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel senso che l’assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall’accertamento della responsabilità’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo pero’ il limite del caso fortuito; in coerenza con la giurisprudenza costituzionale esplicitata da Corte cost. n. 440 del 2008, è stato precisato che “il rimedio previsto dall’art. 141 non esclude la possibilità’ per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all’art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità’ fra l’azione di cui all’art. 141 e quella di cui all’art. 144 (di ‘strumento aggiuntivo di tutela’ parla anche Sez. 3, sentenza n. 16181 del 30/7/2015)’ (così Cass., n. 21021 del 2024, cit., in cui è diffusamente illustrata e ricostruita la diversità delle azioni ovvero delle tutele assegnate dall’ordinamento); nel caso, dunque, dell’art. 141, c.a.p., il trasportato agisce nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità’, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, con la possibilità’ che gli venga opposto il solo caso fortuito; ciò detto, e trattandosi di domande normativamente distinte e proprio perciò cumulabili, è chiaro che quando la parte abbia proposto esplicitamente una di esse e anzi, come nel caso, abbia impugnato la statuizione di relativa inammissibilità del giudice di prime cure, sulla base dell’affermazione opposta, limitando il proprio appello a tale profilo e senza invocare la possibilità d’intendere la domanda originaria come riferita a entrambe le fattispecie normativamente delineate, ne discende un giudicato interno limitativo della possibilità di proporre solo in questa sede il tema della possibilità di scrutinare la pretesa ai sensi della differente previsione in parola, soggetta a presupposti come visto distinti

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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