Art. 2947 c.c.: l’applicazione della prescrizione più lunga

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Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, (ud. 03/03/2025, dep. 06/05/2025), n.11887

La Corte di Cassazione, con la sentenza emessa in data 6 maggio 2025 n. 11887, chiarisce nuovamente il termine prescrizionale relativo al fatto illecito, rilevando che: “ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, in luogo di quella ordinaria quinquennale di cui al primo comma del medesimo articolo, salvo che il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel processo penale. La Corte di merito, col ritenere che nella fattispecie il termine di prescrizione del diritto avrebbe avuto durata decennale, ha fatto corretta applicazione di questa diposizione, avuto riguardo alla circostanza che la condotta omissiva tenuta dai medici dell’Azienda Ospedaliera, da cui era stata cagionata la morte , aveva integrato, oltre che una fattispecie di illecito civile, anche quella del reato di omicidio colposo, rispetto al quale non era stata emessa sentenza irrevocabile né dichiarata l’estinzione per una causa diversa dalla prescrizione. Indebitamente, l’azienda ospedaliera ricorrente ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità diretto ad escludere l’automatismo tra l’intervenuta archiviazione nel procedimento penale e la mancata applicazione dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., il quale trova fondamento nell’esigenza di estendere (e non di restringere) l’ambito applicazione del più ampio termine di prescrizione dell’azione civile anche nelle ipotesi in cui nel processo penale sia stato emesso un provvedimento di archiviazione, sul presupposto che esso non può essere equiparato ad una sentenza di proscioglimento (Cass. 29/08/2023, n. 25438; Cass. 8/01/2025, n. 375). Del pari indebitamente è stato evidenziato che l’accertamento del nesso causale tra l’omissione medica e l’evento di danno era stato effettuato sulla base di un criterio meramente probabilistico, poiché dalla corretta applicazione della regola di funzione del nesso casuale propria del processo civile non può farsi discendere l’esclusione dei presupposti per l’applicazione del più ampio termine di prescrizione previsto per i casi di reato dall’art. 2947, terzo comma, prima parte cod. civ., il quale va disapplicato solo allorché si integrino i presupposti di cui alla seconda parte dello stesso comma, che giustificano il diverso regime ivi disciplinato (Cass. 13/05/2024, n.13052; Cass. 25/02/2025, n. 4845)

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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