Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, (ud. 03/03/2025, dep. 06/05/2025), n.11887
La Corte di Cassazione, con la sentenza emessa in data 6 maggio 2025 n. 11887, chiarisce nuovamente il termine prescrizionale relativo al fatto illecito, rilevando che: “ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, in luogo di quella ordinaria quinquennale di cui al primo comma del medesimo articolo, salvo che il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel processo penale. La Corte di merito, col ritenere che nella fattispecie il termine di prescrizione del diritto avrebbe avuto durata decennale, ha fatto corretta applicazione di questa diposizione, avuto riguardo alla circostanza che la condotta omissiva tenuta dai medici dell’Azienda Ospedaliera, da cui era stata cagionata la morte , aveva integrato, oltre che una fattispecie di illecito civile, anche quella del reato di omicidio colposo, rispetto al quale non era stata emessa sentenza irrevocabile né dichiarata l’estinzione per una causa diversa dalla prescrizione. Indebitamente, l’azienda ospedaliera ricorrente ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità diretto ad escludere l’automatismo tra l’intervenuta archiviazione nel procedimento penale e la mancata applicazione dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., il quale trova fondamento nell’esigenza di estendere (e non di restringere) l’ambito applicazione del più ampio termine di prescrizione dell’azione civile anche nelle ipotesi in cui nel processo penale sia stato emesso un provvedimento di archiviazione, sul presupposto che esso non può essere equiparato ad una sentenza di proscioglimento (Cass. 29/08/2023, n. 25438; Cass. 8/01/2025, n. 375). Del pari indebitamente è stato evidenziato che l’accertamento del nesso causale tra l’omissione medica e l’evento di danno era stato effettuato sulla base di un criterio meramente probabilistico, poiché dalla corretta applicazione della regola di funzione del nesso casuale propria del processo civile non può farsi discendere l’esclusione dei presupposti per l’applicazione del più ampio termine di prescrizione previsto per i casi di reato dall’art. 2947, terzo comma, prima parte cod. civ., il quale va disapplicato solo allorché si integrino i presupposti di cui alla seconda parte dello stesso comma, che giustificano il diverso regime ivi disciplinato (Cass. 13/05/2024, n.13052; Cass. 25/02/2025, n. 4845)“