La trasmissibilità iure hereditatis del diritto risarcitorio

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La Corte di Appello di Bologna negava il risarcimento dei danni patrimoniali, a suo tempo liquidati in favore di danneggiato, dal Tribunale di Bologna, ritenendoli non trasmissibili iure haereditatis, omettendo altresì di considerare che lo stesso aveva avuto necessità, per l’intero periodo di tempo trascorso tra l’intervento chirurgico e il suo decesso, di assistenza continuativa e generica per 24 ore al giorno. Tenuto conto del numero di persone necessarie a fornire tale assistenza (4 in tutto, come accertato e statuito dal Tribunale di Bologna), del costo annuale medio di ciascuna persona deputata a prestare l’assistenza al macro leso (pari a Euro 20.000,00) e del tempo (anni 6 e mesi 4) trascorso fino al decesso, il danno patrimoniale patito dal medesimo risultava di ammontare pari a Euro 506.400,00.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 maggio 2025 n. 14348, ha censurato la decisione che ha rigettato la richiesta risarcitoria proposta dalle odierne ricorrenti incidentali, volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, subiti in vita dal defunto, iure hereditatis, traendo, in modo apodittico, dall’evento morte, in forza di un ingiustificato, nonché illegittimo, automatismo, la conseguenza della non risarcibilità in favore degli eredi dei pregiudizi patrimoniali sofferti dal danneggiato.

Rammenta infatti che: “il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito in vita del de cuius, si consolida nella sua sfera giuridica in un diritto di credito, trasmissibile iure haereditatis ai suoi eredi al momento del decesso, con l’apertura della successione. In questi termini, la soluzione adottata dalla Corte si pone in contrasto con il generale principio che governa la materia successoria, in forza del quale il fenomeno successorio è universale, atteso che l’erede subentra in universum ius, nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive presenti nella sfera giuridica del de cuius al momento del suo decesso.

Inoltre, varrà considerare che, dalla perimetrazione delle domande formulate dalle odierne ricorrenti incidentali tanto in primo grado, quanto in sede di riassunzione, alla luce delle risultanze emergenti dai rispettivi atti introduttivi (ossia, atto di citazione originario e atto di citazione in riassunzione), si evince inequivocabilmente la volontà di azionare in giudizio il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito in vita dal defunto Zo.Gi. Quanto al giudizio di primo grado, tale richiesta era stata esaminata, nonché accolta, con riferimento al danno emergente, con il quale si reintegrava il patrimonio del de cuius degli esborsi da lui sostenuti in vita per ricevere assistenza continua per gli anni vissuti tra l’intervento e il decesso, mentre veniva rigettata la richiesta di risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica, ritenuta non provata. In sede di riassunzione le originarie attrici hanno riproposto tali domande (pp. 9 e 25 atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.), sottoponendole alla cognizione della Corte d’Appello di Bologna, adita in funzione di giudice del rinvio, che – come appena illustrato – le ha erroneamente rigettate

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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