La Corte di Cassazione (sentenza del 20 giugno 2025 n.16602) chiarisce, ancora una volta, che la qualifica di litisconsorte necessario deve essere riconosciuta solo al proprietario del veicolo e non anche al conducente responsabile, come non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato. Ed invero ha precisato che: “in tutti i casi – e non soltanto in quello (che è, peraltro, quello di specie) contemplato dall’art. 144, comma 3, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del “responsabile”, litisconsorte necessario è il solo proprietario del veicolo (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23706, Rv. 642986-01), sicché “ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 cod. proc. civ. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.” (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez Sez. 3, ord. 16 febbraio 2023, n. 4994, Rv. 666753-01). Non è, invece, litisconsorte necessario il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno (e meno che mai il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato), e ciò neppure quando sia stato, comunque, citato in giudizio, essendosi esclusa la ricorrenza, nei suoi confronti, persino del litisconsorzio necessario “processuale”. Questa Corte, infatti, ha affermato che “fra la causa concernente la responsabilità del conducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale (art. 2054, comma 1 e 2, cod. civ.) e quella relativa alla responsabilità in solido del proprietario del veicolo medesimo (art. 2054, comma 3, cod. civ.) non sussiste un nesso di inscindibilità o di dipendenza, in quanto le obbligazioni solidali, pur nell’identità della prestazione gravante su ciascun debitore, trovano fondamento in rapporti distinti ed autonomi, cosicché la pronuncia emessa nei confronti di uno dei condebitori non costituisce presupposto imprescindibile della decisione concernente gli altri; pertanto, ove la sentenza, pronunciata contro i predetti responsabili in solido, sia stata impugnata nei confronti di uno solo dei medesimi, non si rende necessaria l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell’art. 331, comma 1, cod. proc. civ.” (così Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 1987, n. 4684, Rv. 453334-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2006, n. 15358, Rv. 592023-01).
Parimenti è da escludersi che sia litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato. Invero, la circostanza che costui possa – per effetto di un’accertata corresponsabilità del conducente – “retrocedere” nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell’evenienza alla quale dà rilievo l’art. 102 del codice di rito civile. Invero, se lo scopo sotteso all’istituto del litisconsorzio necessario è quello di assicurare – dal punto di vista di chi agisce in giudizio – che la sentenza sia “utiliter data”, occorre “rintracciare gli effetti che ciascuna azione può conseguire e in relazione ad essi individuare i soggetti che debbono partecipare al processo”, ciò che “sposta l’attenzione” – secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte – “dalla causa petendi al petitum, dalla astratta configurazione del rapporto all’attitudine del provvedimento giurisdizionale invocato a soddisfare la pretesa che sia riconosciuta come fondata” (Cass. Sez. Un., sent. 13 novembre 2013, n. 25454, Rv. 628056-01). Sicché, riguardata sotto questo specifico profilo, ovvero della “utilità” che l’odierno ricorrente potrebbe ritrarre in virtù della presenza in giudizio della proprietaria del veicolo da esso stesso condotto in occasione del sinistro, deve escludersi la necessità della sua partecipazione alla presente controversia“