La decisione della Corte di Cassazione (sentenza del 26 giugno 2025 n. 17204) trae origine dalla vicenda che vede un cane, senza guinzaglio né museruola, introdursi in un giardino provato, azzuffandosi poi con il cane del proprietario. Nel tentativo di separarli il padrone del secondo cane era stato morso, subendo l’amputazione della falange distale del secondo dito della mano sinistra. La Corte di Appello di Roma, nel respingere la relativa richiesta di risarcimento, osservava che l’attore non era stato in grado di specificare la provenienza del morso (dal proprio cane o da quello del convenuto).
La Corte di Cassazione nel censurare la decisione di merito rileva che l’introduzione del cane nel giardino dell’attore integra: “un antecedente prossimo, non remoto, dal quale non si può prescindere. Sul punto, infatti, questa Corte ha già condivisibilmente ritenuto come, in consimili evenienze, debba necessariamente prendersi in considerazione il comportamento del cane che ha innescato la zuffa canina (v. amplius Cass. n. 21772/2019). Ora, adottando la descritta linea motivazionale, la Corte romana ha effettuato una verifica sul nesso di causalità in senso atomistico, senza però evidentemente considerare che, nel momento in cui venne sferrato il morso che cagionò il distacco della falange del dito del Ma.Gi., vi era una serie causale già in atto (si veda, sul tema, Cass. n. 19180/2018; Cass. n. 21563/2022; nonché Cass. n. 1404/2025, in motivazione, par. 6.4), avviata dall’aggressione del cane.
In tali condizioni, la specifica azione dannosa di qualsivoglia cane può costituire una vera e propria causa sopravvenuta, da sé sola in grado di cagionare l’evento, solo in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla stessa serie causale già in essere. Insomma, se tanto, all’esito del giudizio di rinvio, non dovesse emergere, ne discenderebbe la necessaria conclusione per cui l’azione del cane del Gr.Si. è da considerare causa dell’evento dannoso perché, se il predetto cane non si fosse introdotto nel giardino del Ma.Gi., l’evento stesso non si sarebbe verificato. A tal punto, diventerebbe irrilevante accertare quale tra i due cani abbia sferrato il morso, posto che il Ma.Gi. si stava prodigando per porre fine alla zuffa, appunto causata dall’introduzione del cane estraneo nel giardino di sua proprietà“