Nel rigettare correttamente il ricorso, che lamentava il mancato riconoscimento del danno esistenziale, la Corte di Cassazione (sentenza del 2 luglio 2025 n. 17881) precisa infatti che: “è corretta la decisione della corte di merito di non liquidarlo, in quanto già compreso nel danno da perdita del rapporto parentale, come più volte ritenuto da questa Corte: ” In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca“(da ultimo Cass. 30997/ 2018)“.
Per quanto riguarda la quantificazione (oltre al riconoscimento standard: id est personalizzazione) la Corte rileva di non potersi procedere nel caso di specie, in quanto la difesa del danneggiato: “non si allega alcun argomento a sostegno del fatto che la perdita del congiunto ha cagionato un pregiudizio più grave di quello normalmente riconducibile ad un evento simile, che è il presupposto perché la liquidazione prevista dalle tabelle possa essere personalizzata con il riconoscimento di una somma maggiore“