I genitori di una minore convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il proprietario di un cane per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni che il figlio aveva riportato a seguito dell’aggressione dell’animale. Il Tribunale irpino accoglieva la domanda. La Corte di Napoli riformava la sentenza, valorizzando quanto affermato dal convenuto, ossia che l’evento dovesse imputarsi a colpa esclusiva del danneggiato, in quanto il cane era legato al guinzaglio e custodito in un recinto chiuso da un cancello con catena attorcigliata sullo stesso, inopinatamente sfilata dal minore, che imprudentemente s’era così immesso nel recinto e si era avvicinato al cane.
La Corte di Cassazione (sentenza del 26 giugno 2025 n. 17200) ha confermato tale decisione, rilevando che: “la responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale. (Nella specie, la S.C. ha giudicato erroneo il ragionamento del giudice di merito il quale aveva ritenuto che integrasse l’ipotesi di caso fortuito la condotta della danneggiata, minorenne di anni tre, rimasta ferita per l’aggressione da parte di un cane che si trovava all’interno di un giardino il cui ingresso era costituito da un cancello non assicurato da idonea chiusura, tanto da potere essere facilmente aperto dalla bambina stessa)” (così, Cass. n. 15895/2011)“.
Risulta evidente che il caso fortuito nell’interpretazione giurisprudenza della Corte di Cassazione, in ordine all’art. 2052 c.c., differisce da quella recentemente fornita, dalla stessa Corte, per l’art. 2051 c.c., ove il concetto viene privato del carattere dell’eccezionalità. Perchè tanto rigore per i custodi degli animali e non per le cose? E’ giustificabile? Ed infine non vi dovrebbe essere coerenza ed uniformità di giudizio riguardo ad una medesima circostanza giuridica (il caso fortuito appunto) che svolge la medesima funzione (interruzione del nesso di causa) in due ipotesi simili? Si rileva dunque la palese ed immotivata “forzatura” della Corte di Cassazione, solo funzionale all’esonero (ingiustificato) della responsabilità del custode.
Il Collegio rileva che la Corte partenopea: “ha ritenuto che il comportamento dell’odierno ricorrente (che all’epoca dei fatti aveva circa otto anni) abbia costituito comportamento dotato dei suddetti caratteri, evidentemente ritenendo essere intuitivo anche per un bambino di quella età come sia opportuno non accedere ad un recinto chiuso da un cancello i cui due battenti siano circondati da una catena, sebbene non chiusa con lucchetto, ed ancor più evitare di avvicinarsi scientemente ad un animale che si trovi all’interno della zona recintata, assicurato dal proprietario con una catena, per di più andandolo a molestare con un bastoncino; la Corte ha pure stigmatizzato l’omessa vigilanza sul minore da parte dei genitori. In proposito, a parte l’improprio riferimento all’art. 2048 c.c. (norma applicabile nell’ipotesi di danni cagionati dal minore a terzi, non anche a sé stesso), nel ritenere che il descritto comportamento del minore sia idoneo ad integrare il caso fortuito, il giudice d’appello ha evidentemente effettuato delle considerazioni meritali ad esso riservate, sicché i mezzi in esame – sotto il velo di pretese violazioni di norme di diritto – mirano in realtà a rimettere in discussione detti apprezzamenti, ma appunto inammissibilmente: un consimile comportamento del danneggiato, quindi, anche a cagione dell’omessa vigilanza da parte dei genitori, è stato motivatamente ritenuto assolutamente imprevedibile e del tutto eccezionale, tale da interrompere il nesso di causalità tra l’aggressione dell’animale e il danno subito”.
ma sdomanda