La Corte di Cassazione (sentenza del 2 luglio 2025 n. 17995) rammenta il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “in tema di responsabilità civile, nell’ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l’oggetto del giudizio; un’esplicita domanda dell’attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall’attore nei confronti del convenuto (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 31066 del 28/11/2019, Rv. 656137-01; Sez. 3, sentenza n. 26208 del 6/9/2022 Rv. 665622-01); nella materia della responsabilità civile, dunque, l’automaticità dell’estensione della domanda al terzo chiamato in causa si determina, non solo nei casi in cui il convenuto indichi nel terzo il solo e unico responsabile del danno (v. Sez. 1, ordinanza n. 5580 dell’8/3/2018, Rv. 647752-01; Sez. 2, ordinanza n. 22050 dell’11/9/2018, Rv. 650074-02), ma anche nei casi in cui il convenuto individui nel terzo un corresponsabile del medesimo fatto dannoso;
Il Collegio rileva inoltre come: “la solidarietà passiva nel debito risarcitorio non sia affatto esclusa dalla diversità dei titoli (contrattuale ed extracontrattuale) dei diversi debitori solidali (cfr., tra tutte, Sez. U, sentenza n. 13143 del 27/04/2022, Rv. 664654-01)“.