Gli oneri di chi eccepisce il passaggio del giudicato esterno di una sentenza

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La Corte di Cassazione (sentenza del 31 luglio 2025 n. 220179) precisa che: “la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza – che di regola ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., e ciò anche nel caso di non contestazione della controparte – è, viceversa, esonerata da tale incombente “nel caso in cui quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 dicembre 2023, n. 36258, Rv. 669781-01), ma ciò non basta per poter accogliere il ricorso. Invero sebbene il Fe.Ma. abbia riprodotto il contenuto della comparsa di risposta avversaria (adempimento necessario ai fini dell’ammissibilità della censura con cui venga lamentata la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione al mancato rilievo attribuito a comportamenti di non contestazione e/o ammissivi di fatti; cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2024, n. 15058, Rv. 671191-01), egli avrebbe dovuto pure riprodurre il contenuto della sentenza della quale invoca l’autorità di giudicato. Difatti, “il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione” (Cass. Sez. 2, sent. 23 giugno 2017, n. 15737, Rv. 644674-01), occorrendo, in particolare, il “richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo” (Cass. Sez. Lav., sent. 8 marzo 2018, n. 5508, Rv. 647532-01). Adempimento, vieppiù, necessario, non solo perché la controricorrente – a pag. 19 del proprio controricorso – afferma che la predetta sentenza n. 10006/2015 del Giudice di pace di Roma non recava, in realtà, alcun accertamento sulla responsabilità del sinistro (limitandosi ad affermare: “per quel che interessa il presente giudizio è sufficiente che si possa ritenere avvenuto il sinistro, dove in questa sede non è richiesto quantificare tale danno” – quello da “fermo tecnico” – “ma solo la opportunità o necessità di disporre di un veicolo alternativo così come da fattura di essa attrice”), in tali termini circoscrivendo la portata del proprio comportamento “ammissivo” dell’esistenza del giudicato, ma soprattutto perché analoga conclusione si ricava anche dalla sentenza qui impugnata. Nella stessa, infatti, si legge (pagg. 4 e 5) che il giudice di primo grado, della causa risarcitoria intentata da Fe.Ma., aveva “respinto la domanda attrice in quanto nella sentenza prodotta” – ovvero quella posta a fondamento della “exceptio rei iudicatae” – “non era stata accertata la responsabilità ma solo operata la condanna al pagamento della somma relativa al noleggio del veicolo”. A fronte, dunque, di tale complessiva incertezza sull’effettivo contenuto della statuizione presente nella sentenza n. 10006/2015 del Giudice di pace di Roma, e dunque sulla portata stessa dell’ammissione di Axa Assicurazioni, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a soddisfare l’onere di riproduzione del suo contenuto, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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