La Corte di Cassazione (sentenza del 31 luglio 2025 n. 220179) precisa che: “la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza – che di regola ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., e ciò anche nel caso di non contestazione della controparte – è, viceversa, esonerata da tale incombente “nel caso in cui quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 dicembre 2023, n. 36258, Rv. 669781-01), ma ciò non basta per poter accogliere il ricorso. Invero sebbene il Fe.Ma. abbia riprodotto il contenuto della comparsa di risposta avversaria (adempimento necessario ai fini dell’ammissibilità della censura con cui venga lamentata la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione al mancato rilievo attribuito a comportamenti di non contestazione e/o ammissivi di fatti; cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2024, n. 15058, Rv. 671191-01), egli avrebbe dovuto pure riprodurre il contenuto della sentenza della quale invoca l’autorità di giudicato. Difatti, “il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione” (Cass. Sez. 2, sent. 23 giugno 2017, n. 15737, Rv. 644674-01), occorrendo, in particolare, il “richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo” (Cass. Sez. Lav., sent. 8 marzo 2018, n. 5508, Rv. 647532-01). Adempimento, vieppiù, necessario, non solo perché la controricorrente – a pag. 19 del proprio controricorso – afferma che la predetta sentenza n. 10006/2015 del Giudice di pace di Roma non recava, in realtà, alcun accertamento sulla responsabilità del sinistro (limitandosi ad affermare: “per quel che interessa il presente giudizio è sufficiente che si possa ritenere avvenuto il sinistro, dove in questa sede non è richiesto quantificare tale danno” – quello da “fermo tecnico” – “ma solo la opportunità o necessità di disporre di un veicolo alternativo così come da fattura di essa attrice”), in tali termini circoscrivendo la portata del proprio comportamento “ammissivo” dell’esistenza del giudicato, ma soprattutto perché analoga conclusione si ricava anche dalla sentenza qui impugnata. Nella stessa, infatti, si legge (pagg. 4 e 5) che il giudice di primo grado, della causa risarcitoria intentata da Fe.Ma., aveva “respinto la domanda attrice in quanto nella sentenza prodotta” – ovvero quella posta a fondamento della “exceptio rei iudicatae” – “non era stata accertata la responsabilità ma solo operata la condanna al pagamento della somma relativa al noleggio del veicolo”. A fronte, dunque, di tale complessiva incertezza sull’effettivo contenuto della statuizione presente nella sentenza n. 10006/2015 del Giudice di pace di Roma, e dunque sulla portata stessa dell’ammissione di Axa Assicurazioni, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a soddisfare l’onere di riproduzione del suo contenuto, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.“

Aggiornata la tabella ministeriale per le micropermanenti
Con decreto del 18 luglio 2025 (https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-18-luglio-2025-danno-biologico-di-lieve-entita-aggiornamento-importi), il Ministero delle imprese e del made in