La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 agosto 2025 n. 22456, ribadisce che l’accertamento della responsabilità non può ritenersi precluso dalla chiusura del procedimento penale con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
per mezzo della quale la pronuncia non costituisce un giudicato. Ed invero precisa che: “la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento – della quale l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l’inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell’assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018)“.

Il danno morale deve essere risarcito in via di presunzione
La ricorrente rilevava come in appello avesse richiesto alla corte territoriale il risarcimento del danno