La Corte di Cassazione (sentenza del 5 agosto 2025 n. 22584) ritiene corretta la decisione della Corte di d’Appello che ha: “fatto ricorso alla liquidazione equitativa, sul presupposto che una persona con un reddito di Euro 184 mensili fosse sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato privo di redditi. Essendo dunque certa l’esistenza del danno (la perdita della salute con effetti sulla capacità di lavoro), ma impossibile la sua stima per la sostanziale equiparazione della vittima ad un disoccupato, correttamente la Corte d’Appello ha fatto applicazione dell’art. 1226 c.c. e liquidato il danno in via equitativa“.

Art. 2051 c.c.: erronea applicazione del principio di concretizzazione del rischio
E’ da tempo oramai che la Corte di Cassazione respinge le richieste di risarcimento, formulate



