La Corte di Cassazione (sentenza del 28 agosto 2025 n. 24054) ribadisce i principi, dalla stessa costantemente affermati (https://studiolegalepalisi.com/2024/11/05/confermato-il-valore-della-cai/), in materia di efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole del sinistro. Precisa infatti che: “il modulo CAI, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, valevole fino a prova contraria. Il giudice di merito ha, invece, del tutto svalutato il valore probatorio di tale documento, operando un’inversione dell’onere della prova. Anziché porre a carico della compagnia di assicurazioni, che contestava le risultanze del modulo, l’onere di fornire una prova contraria idonea a superare la presunzione legale, il Tribunale ha erroneamente richiesto all’attore di fornire ulteriori elementi di conferma a sostegno di quanto già attestato nel modulo stesso. A fronte di un modulo di constatazione amichevole compilato e sottoscritto dai due o più soggetti coinvolti in un sinistro stradale, il giudice del merito non può limitarsi a negare puramente e semplicemente che il modulo di constatazione amichevole del sinistro abbia una rilevanza probatoria, ma deve procedere ad una valutazione comparativa tra le risultanze del modulo e gli altri elementi di prova acquisiti, potendo disattenderlo solo in presenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze del sinistro, ovvero a fronte di elementi probatori di segno contrario che ne inficino la credibilità. Sul punto si è consolidato l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui la dichiarazione contenuta nel modulo CAI non ha valore di piena prova, ma di presunzione legale iuris tantum, superabile con prova contraria da parte dell’assicuratore (cfr. Cass., Sez. 3, n. 15431 del 03/06/2024; Cass., Sez. 6-3, n. 29146 del 06/12/2017)“.

La premorienza per causa indipendente dall’illecito
La Corte di Cassazione (con la sentenza del 7 agosto 2025 n. 22781) ribadisce il