La responsabilità del maestro di sci

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La Corte di Cassazione (sentenza del 3 settembre 2025 n. 2447) in ordine ad un incidente sciistico, avvenuto nel corso di una lezione, richiama il proprio consolidato orientamento per il quale: “dall’iscrizione di un allievo ad un corso di sci, individuale o collettivo, deriva un vincolo contrattuale che grava la relativa scuola dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche per evitare che egli procuri danno a sé stesso. Pertanto, qualora l’allievo subisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidente sciistico, si applica il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., onde il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno; è onere invece della scuola di sci dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa non imputabile (Cass. sez. 3, 3/2/2011 n.2559; Cass. sez. 3, 17/2/2014 n.3612; Cass. sez. 3, 23/3/2017 n.7417, non massimata)“.

Nel caso in esame, erano incontroversi il titolo del diritto di credito contrattuale spettante alla danneggiata, per essersi iscritta al fine delle lezioni individuali di sci e il danno derivatole dalle lesioni subite a seguito dell’incidente. Secondo il Collegio era stato allegato anche l’inadempimento della scuola di sci: “essendo ciò insito nello stesso fatto lesivo (poiché, in ragione di tale fatto, non era stato evidentemente soddisfatto l’interesse creditorio dell’allieva – arg. ex art. 1174 c.c. – ad usufruire nella massima sicurezza possibile della prestazione didattica eseguita dalla scuola mediante il suo maestro), la corte territoriale, in applicazione del suddetto principio, avrebbe dovuto accertare non se la scuola avesse esattamente adempiuto la sua obbligazione, ma se l’inadempimento fosse stato o meno determinato dall’impossibilità di prestazione derivante da una causa alla scuola non imputabile. In altri termini, a fronte dell’avvenuta dimostrazione del titolo del credito e del danno subito dal creditore, nonché dell’emersione del fatto stesso della oggettiva inesatta esecuzione della prestazione scolastica, la prova liberatoria che la scuola di sci era tenuta a fornire per sottrarsi al giudizio di responsabilità contrattuale poteva concernere unicamente il carattere non imputabile della causa che ciò aveva generato, ai sensi dell’art. 1218 c.c. l’error iuris in iudicando nel quale è incorsa la corte territoriale risiede, dunque, nell’essersi posta indebitamente il problema se la scuola avesse fornito la prova del proprio esatto adempimento (risolvendolo positivamente alla luce del rilievo di correttezza della condotta tenuta dal maestro di sci), anziché il diverso problema se essa avesse fornito la prova della causa non imputabile dell’inadempimento risultante già dalle lesioni subite dall’allieva.

Poiché, allora, la causa che aveva determinato l’oggettivo inadempimento (cioè l’inesatta esecuzione della prestazione scolastica in funzione del soddisfacimento dell’interesse dell’allieva/creditrice ad usufruire per quanto possibile incolume della lezione di sci) non era ignota bensì era ravvisabile nel fatto del terzo (un’altra sciatrice) che, provenendo da monte, aveva investito l’allieva durante la lezione, la scuola di sci avrebbe dovuto provare che tale impedimento non era prevedibile né evitabile con la diligenza da essa dovuta nell’esecuzione della propria prestazione, dimostrando, ad esempio, che il maestro, nell’adempimento dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allieva, avesse scelto per la lezione la pista meno affollata o, al momento, meno frequentata; che, avuto riguardo all’inesperienza e all’età dell’allieva, avesse individuato il luogo della lezione tenendo conto sia delle difficoltà della pista sia della sua eventuale frequentazione da parte di altri sciatori principianti non soggetti a protezione o controllo; che, infine, avuto riguardo al carattere personale della lezione, non si fosse mai troppo allontanato dall’allieva in modo da precludersi la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, specie nei punti più ripidi e in quelli in cui, per l’oggettiva difficoltà tecnica della pista, sarebbe stato ben prevedibile un maggiore assembramento o una minore capacità di controllo delle traiettorie da parte degli sciatori inesperti“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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