I ricorrenti lamentavano che la Corte d’Appello, nel ricalcolare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale secondo le tabelle romane, si era uniformata all’orientamento espresso più di recente dalla Cassazione. Pur consapevoli dell’attuale preferenza espressa verso il sistema a punti, evidenziavano tuttavia l’andamento ondivago della giurisprudenza sul medesimo punto, non ancora approdata -secondo loro- a termini uniformanti, potendosi applicare sistemi alternativi .
La Corte di Cassazione (con la sentenza del 9 settembre 2025 n. 24885) ritiene il motivo inammissibile, ritenendo che la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. Più precisamente rileva che: “La Corte d’Appello, altresì, ha rilevato che a partire dal 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che le tabelle milanesi (nella conformazione all’epoca vigente), per l’ampio divario tra valore minimo e valore massimo dell’intervallo, non fossero in grado di assicurare l’uniformità di trattamento in casi analoghi e la prevedibilità delle decisioni, optando per una tabella a punti. Di qui, il ricorso alla tabella romana (edizione 2019). La Corte d’Appello nell’applicare la tabella romana per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte (v., Cass. 21 aprile 2021, n. 10579; 10 novembre 2021, n. 33005; 23 giugno 2022, n. 20292; 16 dicembre 2022, n. 37009). Di questo sono consapevoli gli stessi ricorrenti, i quali, per l’appunto, sono consci “dell’arresto che attualmente predilige il sistema a punti”, salvo ventilare un andamento “ondivago della giurisprudenza” e invocare il dictum di Cass. 18840/2022, che però non è pertinente al caso di specie, in quanto non afferente allo specifico tema del contendere, vertendo in materia di danno non patrimoniale da lesione del bene salute“.
Il Collegio afferma che: “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (v. Cass. 10579/2021, cit., nonché Cass., 33005/2021, cit., che ha espresso ancor più chiaramente la preferenza verso il modello tabellare romano basato su un sistema “a punti”).
Il netto cambio di orientamento ha poi indotto l’Osservatorio della Giustizia civile di Milano a varare il 29 giugno 2022 i nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti – Edizione 2022”, che, come chiarito dagli estensori del documento, non costituiscono nuove tabelle, ma le stesse tabelle milanesi “integrate con un sistema a punti”, con previsione di un cap. con riferimento a due grandi raggruppamenti, includenti la perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, il primo, la perdita di fratelli/nipoti, il secondo, con indicazione del valore di base, rispettivamente, di Euro 3.365,00 ed Euro 1.461,20, su cui applicare poi un meccanismo a punti per ciascun gruppo.
È stato in seguito sostenuto da questa Corte che “(l)e tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l’attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione” (v. Cass., 37009/2022; cui adde Cass. 17 maggio 2023, n. 13540)“.