Nell’evocare la Corte di Cassazione, il ricorrente reitera la tesi secondo cui la mera successione temporale del peggioramento delle sue condizioni di salute agli interventi subiti vale di per sé a dimostrare il ruolo causale di questi ultimi , sovrapponendo così impropriamente la nozione di “antecedente” con quella di “causa“, con ciò quasi adombrando l’applicazione del criterio “post hoc propter hoc”.
La Corte di Cassazione (sentenza sentenza del 17 settembre 2025 n.25482) stigmatizza tale mero “sofisma”, sottolinenando che l’argomento per il quale “ciò che segue temporalmente è anche causato da ciò che precede è, da sempre, considerato un caso di fallacia argomentativa”, non essendovi “traccia nei sistemi di retorica o di logica di un solo argomento a sostengo del criterio post hoc propter hoc”, risultando, anzi, il “sofisma insito nella formula”, “pacificamente errato”, essendo “unanimemente ritenuto che correlazione, in generale, non vuol dire causazione“: v. Cass. 03/02/2022, n. 3285, Rv. 663773-01, v. anche, in motivazione, ex aliis, Cass. 05/11/2024, n. 28495; 22/04/2024, n. 10795; 18/11/2022, n. 34027; nello stesso senso v. già Cass. 15/10/2019, n. 25936, non massimata; Cass. 11/06/1999, n. 5760, Rv. 527296-01)“