La Corte di Cassazione (sentenza del 5 agosto 2025 n. 22585) precisa che: “alle obbligazioni di valore non s’applica l’art. 1224 c.c. Gli interessi compensativi, al contrario di quelli moratori, non sono frutti civili, e cioè una obbligazione accessoria al credito in conto capitale. Sono, invece, una componente del danno aquiliano, consistente nella perduta possibilità di investire la somma dovuta al creditore a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario (Cass. sez. un. 17.2.1995 n. 1712). Da ciò discende che capitale ed interessi compensativi formano un unicum inscindibile, sicché l’impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa, ex art. 336 c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. 6, 18/12/2019, n. 33719)“

Il presupposto del danno biologico terminale (minimo lasso temporale) e di quello morale terminale (lucidità del de cuius)
I ricorrenti osservano che il giudice d’appello avrebbe negato il danno biologico terminale per mancanza



