La Corte di Cassazione (sentenza del 5 agosto 2025 n. 22585) precisa che: “alle obbligazioni di valore non s’applica l’art. 1224 c.c. Gli interessi compensativi, al contrario di quelli moratori, non sono frutti civili, e cioè una obbligazione accessoria al credito in conto capitale. Sono, invece, una componente del danno aquiliano, consistente nella perduta possibilità di investire la somma dovuta al creditore a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario (Cass. sez. un. 17.2.1995 n. 1712). Da ciò discende che capitale ed interessi compensativi formano un unicum inscindibile, sicché l’impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa, ex art. 336 c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. 6, 18/12/2019, n. 33719)“

La riduzione, anche sensibile, di una domanda non determina la compensazione delle spese
Il giudice d’appello aveva basato la decisione di compensare le spese sul presupposto di una



