La Corte di Cassazione (sentenza del 11 settembre n. 25033) ricapitola i principi sottesi all’istituto previsto dall’art. 141 C.d.A. (in ordine specifico al concetto di caso fortuito ed alla natuta alternativa della procedura) ribadendo la sua applicazione anche nel caso in cui nel sinistro è coinvolto un veicolo immatricolato all’estero, in quanto la garanzia verso il soggetto debole (trasportato) deriva dai principi generali dell’ordinamento comunitaio e non dalla singola previsione normaiva.
Ed invero afferma: “l’art. 141, comma primo, cod. ass. prevede che “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge”. Si è posta la questione se nel caso fortuito rientri, o no, la condotta colpevole del terzo, vale a dire del conducente il veicolo antagonista. Il contrasto insorto tra Cass., sez. III, 13 febbraio 2019, n. 4147, n. 4147, che aveva ricondotto nella nozione di caso fortuito anche la condotta colposa del terzo con conseguente inammissibilità dell’azione diretta del terzo trasportato, e Cass., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17963, che aveva sostenuto la tesi contraria, è stato composto da Cass., Sez. Un., 30 novembre 2022, n. 35318. In tale sentenza è stato puntualizzato che la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141, “riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro. È stato affermato da questa Corte che il “il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’art. 141 d.leg. 7 settembre 2005 n. 209, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141 cit.” (v. Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2015, n. 16181).
È stato ribadito successivamente che “il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi – se lo vuole e nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 Cod. ass. – ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. È una possibilità che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti dell’autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c.a.” (v., Cass., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16477). Si è poi aggiunto che “secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l’azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore… la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito” (v. Cass. 16477/2017, cit.).
Quanto sopra enunciato è stato, ulteriormente, affinato da Cass., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1279, la quale, dando seguito a Cass. 16477/2017, ha riconosciuto che “L’orientamento interpretativo accolto da questa Corte e dalla Corte di Giustizia, sotto il profilo del rispetto del diritto della vittima a ricevere un’adeguata e paritaria tutela in ogni situazione, ha una indubbia matrice costituzionale, in quanto evita l’effetto discriminatorio che, diversamente ragionando, si determinerebbe per il terzo trasportato a seconda della situazione in cui versi la compagnia assicuratrice del responsabile, ove si ammetta che il terzo non possa accedere all’azione diretta e debba, invece, convenire il responsabile civile e l’UCI ex art. 126 C.d.A. in ogni ipotesi di inoperatività della convenzione CARD tra assicuratori: ipotesi che, certamente, non è equiparabile al caso fortuito di cui all’art. 141, co. 1 C.d.A., il quale prevede per il terzo il solo accollo del rischio non assicurabile perché imputabile al c.d. “act of God””. Da ultimo, Cass., sez. III, 20 gennaio 2020, n. 1161 (cui adde Cass., sez. III, 8 maggio 2023, n. 12172) ha ribadito che: “la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante“.
Il Collegio afferma che che il Tribunale si è discostato dagli indicati principi di diritto. Infatti, erroneamente, il giudice dell’appello ha affermato che l’azione la si sarebbe dovuta promuovere ai sensi dell’art. 126 cod. ass. nei confronti dell’UCI e del responsabile civile proprietario dell’autovettura con targa straniera, sul presupposto dell’affermazione da parte dell’attrice della responsabilità esclusiva del conducente di quest’ultima autovettura. Per converso, come già detto, l’azione ex art. 141 cod. ass., salvo il limite del caso fortuito, nei sensi sopra riportati, “prescinde dall’accertamento della responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti, poiché “la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (Cass., Sez. Un., 35318/2022, cit.). All’applicazione della norma, inoltre, non osta la circostanza che nel sinistro sia rimasto coinvolto un autoveicolo immatricolato all’estero, “atteso che l’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante” (Cass. 1161/2020; 12172/2023, citate)“.