La Corte di Cassazione (sentenza del 24 settembre 2025 n.26058) rigetta il ricorso di un automobilista che aveva agito in giudizio nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto su una strada comunale, assumendo che lo scontro con altro veicolo fosse avvenuto in ragione della carenza di segnaletica stradale.
Ed invero il Collegio afferma che: “anche a prescindere dalla considerazione che la fattispecie concreta non può essere in alcun modo ricondotta alla previsione di cui all’art. 2051 c.c. (in quanto il danno subito dal ricorrente, anche nella prospettazione di quest’ultimo, non può ritenersi causalmente riconducibile alla cosa in custodia dell’amministrazione convenuta, ma, al più, deriverebbe da una pretesa condotta colposa della stessa), pare sufficiente osservare che la decisione impugnata, nell’escludere la responsabilità dell’ente pubblico per i danni derivanti dallo scontro stradale avvenuto tra due veicoli, risulta in ogni caso conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimedi-tare) secondo i quali “l’assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada quanto al loro verificarsi” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10520 del 28/04/2017, Rv. 644011 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552239 – 01)“;
La Corte d’Appello aveva infatti, espressamente accertato che, nella specie, l’incidente era stato causato dal mancato rispetto, da parte dei conducenti dei veicoli che si sono scontrati (e, in particolare, proprio dalla condotta imprudente dell’attore), delle norme del codice della strada, le quali sarebbero state sufficienti a regolare la circolazione e ad impedire lo scontro (e ciò a prescindere dall’individuazione del veicolo cui spettava la precedenza all’incrocio), non invece dalla mancanza o scarsa visibilità della segnaletica stradale.