Prescrizione in ambito civile e penale: istituti collegati ma distinti

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La Corte di Cassazione (sentenza del 22 settembre 2025 n. 25811) ritiene fondato il motivo del ricorso che aveva dedotto che l’errore sanitario era riconducibile al 20 ottobre 2004, mentre la prima richiesta di risarcimento danni avanzata dai genitori in proprio risaliva al 9 gennaio 2012, impugnando la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente accertato in “7 anni e mezzo” il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie concreta.

Ed invero il Collegio rileva che: “quanto al calcolo del termine di prescrizione previsto per il reato di cui all’art. 590 c.p., in astratto ascrivibile ai medici intervenuti (lesioni colpose gravissime), la Corte d’Appello ha confermato il più lungo termine di cui all’art. 157 c.p. sull’ erroneo assunto che, anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge Cirielli n. 251 del 2005, valevole ratione temporis in base alla data di commissione del fatto, esso era pari a 7 anni e mezzo. Tuttavia, il termine era da calcolarsi in relazione alla normativa penale pro tempore in base alla quale il reato di lesioni gravissime colpose di cui all’art. 590 c.p. era punito sino a due anni di reclusione, il termine di prescrizione ex artt. 157 era di 5 anni; mentre con l’aumento di 1/2 ex art. 160-161 c.p. derivante dall’interruzione “penale” risultava, in base alla legge applicabile al tempo del commesso reato, pari a sette anni e mezzo, come indicato dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, invero, riferendosi alla fattispecie penale di riferimento, ha fatto errata applicazione di un sedimentato principio giurisprudenziale per cui il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, astrattamente qualificabile come reato, si prescrive nello stesso termine previsto per la fattispecie incriminatrice speciale se per quest’ultima è stabilito un termine di prescrizione superiore a cinque anni oppure in cinque anni e non assumono rilievo eventuali cause d’interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, attesa la diversità ontologica esistente tra l’illecito civile e quello penale (SS. UU., sentenza n. 1479/1997).

La Corte d’Appello, pur avendo correttamente ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’art. 2947, n. 3, c.c., ispirato dal favor per la vittima, non ha tuttavia considerato che alla data del fatto illecito costituente reato, il termine di prescrizione corrispondeva a quello civilistico (cinque anni), non potendosi includere l’aumento dovuto per il fatto interruttivo previsto nell’azione esercitata in sede penale ex art. 160 c.p., secondo quanto stabilito dalla pronuncia delle sezioni unite e, da ultimo, tra le tante, anche da Cass. n. 9883/2023.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene si debba raccordare, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell’istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all’analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline. Ove, poi, si potesse prescindere dal computo dei termini di prescrizione sulla base della pena edittale stabilita per il reato (costituente, nel contempo, titolo per il risarcimento) e dare rilievo, invece, ai sopravvenuti atti interruttivi di cui all’ art. 160 c.p., non si avrebbe un unico termine di prescrizione, ma una variabile molteplicità di termini per un solo tipo di reato, a seconda delle diverse vicende processuali verificatesi, in relazione a ciascun caso pratico, in sede penale (cfr. Cass. SU n. 1479/1997, citata). Del resto, l’incompleta parificazione dei termini di prescrizione dell’azione civile e di quella penale è ammessa anche dalla relazione ministeriale al codice civile e trova ulteriore conforto nel vigente codice di procedura penale, che ha dettato una disciplina volta ad accentuare l’autonomia del processo civile da quello penale

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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