La Corte di Cassazione (sentenza del 20 ottobre 2025 n.27921) conferma il principio secondo cui “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno” (tra le altre, Cass. Sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 647811-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2020, n. 16344, Rv. 658986-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 17 novembre 2020, n. 26051, Rv. 659923-01), onere che la sentenza ha ritenuto, invece, non soddisfatto dagli odierni ricorrenti.Invero (…) costituisce affermazione “costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina” quella secondo cui l’art. 1226 cod. civ. ha “natura “sussidiaria” e “non sostitutiva”“; la liquidazione equitativa del danno “ha natura sussidiaria, perché presuppone l’esistenza d’un danno oggettivamente accertato”, e ha, del pari, “natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest’ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit.; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2022, n. 8105, non massimata)“

Investimento del pedone e presunzione di responsabilità del conducente
La Corte di Cassazione (sentenza del 3 ottobre 2025 n.26670) richiama il principio (ripetutamente affermato)



