Milano o Roma pari sono, purché siano a punti

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I ricorrenti lamentavano che, sebbene la sentenza impugnata fosse stata emessa dopo il consolidamento dell’indirizzo della Cassazione a favore di un “sistema a punti” e “l’adeguamento del Consiglio Giudiziario di Milano”, che aveva adottato la tabella del giugno 2022, indicata dalla Suprema Corte come “scelta necessaria nell’ambito della discrezionalità del giudice”, la Corte d’Appello si era limitata a considerare che al momento della decisione del Tribunale non era ancora intervenuto l’adeguamento della tabella milanese. Il giudice del secondo grado, invece, per essere investito di tutta la critica inerente al motivo e dovendo far ricorso a un criterio “a punti”, avrebbe dovuto applicare la tabella vigente al momento della decisione e non quella dell’epoca della decisione del primo grado.

La Corte di Cassazione (sentenza del 24 ottobre 2025 n. 282572) ha ritenuto inammissibile il ricorso, poiché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Ed invero per il Collegio: “la Corte d’Appello ha sottolineato come la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale debba essere effettuata in base a un “sistema a punti” basato su estrazione del valore medio del punto dai precedenti, modularità ed elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (età della vittima, età del superstite, grado di parentela, convivenza), nonché indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicazione dei correttivi in ragione del singolo caso, al fine di assicurare “una liquidazione più accurata e proporzionale”. La corte marciana ha poi aggiunto che l’applicazione da parte del Tribunale della tabella romana “in un momento in cui risultava vigente, ancora per pochi mesi, il diverso sistema a fasce precedentemente elaborato dal Tribunale e già oggetto di pesanti critiche, non solo non costituisce vizio sul piano logico-giuridico, ma nemmeno integra una scelta interpretativa priva di motivazione adeguata, rappresentando piuttosto l’attuazione della facoltà che compete al giudice di adottare il criterio di quantificazione del danno che garantisca una liquidazione equa e maggiormente adatta alla fattispecie propria del danneggiato“. Dopo aver richiamato Cass. 10579/2021, la Corte d’Appello ha precisato che “(n)essuna compiuta critica al ragionamento del Tribunale si rinviene nell’appello principale, essendosi limitati gli appellanti a pretendere l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.

La Corte d’Appello nel confermare l’applicazione della tabella romana per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte (v., Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579; Cass. 29 settembre 2021, n. 26300; 10 novembre 2021, n. 33005; 23 giugno 2022, n. 20292; 16 dicembre 2022, n. 37009; 28 febbraio 2023, n. 5948, a cui adde Cass., sez. III, 22 gennaio 2024, n. 2239; Cass., sez. lav., 16 maggio 2024, n. 13701; Cass., sez. III, 6 marzo 2025, n. 6026). Questa Corte ha affermato che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (v. Cass. 10579/2021, cit., nonché Cass., 33005/2021, cit., che ha espresso ancor più chiaramente la preferenza verso il modello tabellare romano basato su un sistema “a punti”). L’indicazione del giudice di legittimità in favore di un sistema di liquidazione equitativa del danno “a punti” ha poi indotto l’Osservatorio della Giustizia civile di Milano (erroneamente i ricorrenti evocano il “Consiglio Giudiziario di Milano”) a varare il 29 giugno 2022 i nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti – Edizione 2022”, che, come chiarito dagli estensori del documento, non costituiscono nuove tabelle, ma le stesse tabelle milanesi “integrate con un sistema a punti”, con previsione di un cap con riferimento a due grandi raggruppamenti, includenti la perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, il primo, la perdita di fratelli/nipoti, il secondo, con indicazione del valore di base, rispettivamente, di Euro 3.365,00 ed Euro 1.461,20, su cui applicare poi un meccanismo a punti per ciascun gruppo.

È stato in seguito sostenuto da questa Corte che “(l)e tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l’attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione” (v. Cass., 37009/2022; cui adde Cass. 17 maggio 2023, n. 13540). Cass. 37009/2022 ha poi chiarito che “non è mai stato, e non è a tutt’oggi compito di questa Corte – in tema di distinzione, che allarma autorevole dottrina tra “merito” e “controllo della motivazione” – procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di quantificazione del danno rimessi tout court ai Tribunali e alle Corti territoriali, potendosi, al più, formulare l’auspicio – nel perdurante quanto assordante silenzio del legislatore – della costruzione di una tabella unica nazionale, all’esito di un lavoro congiunto tra gli osservatori impegnati nello studio ed alla elaborazione delle tabelle relative al danno da perdita del rapporto parentale” (parag. 5.6). La decisione della Corte d’Appello, pertanto, ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che il motivo esponga elementi in grado di mutarlo“.

Il Collegio osserva poi che: “sul tema del danno da perdita del rapporto parentale al momento della decisione resa dalla Corte d’Appello non esisteva (e non esiste neppure oggi) una indicazione per l’applicazione preferenziale dell’una o e dell’altra tabella, tanto più che né in sede di appello (v. sentenza impugnata da riga 10 a riga 13), né in questa sede, risulta dedotta alcuna violazione dei parametri prescelti, che costituiscono il vincolo all’esercizio del potere discrezionale ex art. 1226 cod. civ. In questo contesto, non è pertinente il richiamo, contenuto nella memoria illustrativa dei ricorrenti, a Cass., sez. III, 29 maggio 2025, n. 14285, che ha confermato l’orientamento espresso da Cass., sez. III, 19 settembre 2024, n. 25213. In tale ultima pronuncia, in continuità con i su indicati principi, è stato statuito che “in presenza di una liquidazione compiuta utilizzando il precedente sistema “a forbice”, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle “a punti”, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata“. Né tantomeno rileva che Cass. 6026/2025 (cit.), nel far riferimento a un sistema “a punti”, abbia richiamato le tabelle milanesi, posto che nella vicenda trattata il giudice di secondo grado aveva continuato ad applicare il sistema “a forbice”, ritenendo che esso corrispondesse alle tabelle del Tribunale di Milano del 2022, quando invece esse erano state modificate“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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