La responsabilità professionale del notaio

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La Corte di Cassazione (sentenza del 16 settembre 2025 n. 25399) nel respingere un ricorso, in tema di responsabilità notarile, osserva che: “l’argomentazione così sostenuta interpreti erroneamente in modo solo atomistico (o meramente schematico) il senso dei doveri che incombono sul professionista all’atto di dar corso all’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, dovendo il professionista in ogni caso procedere in modo scrupoloso e completo (anche in una prospettiva di complessiva utilità della prestazione) alla cura degli interessi dei soggetti che adesso si rivolgono e, in particolare, alla cura dell’interesse nutrito dai propri assistiti alla sicurezza, alla serietà e alla certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito. Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale gli obblighi di consulenza alle parti – gravanti sul notaio e derivanti dai doveri di correttezza e di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto, quali criteri determinativi e integrativi della prestazione contrattuale – non si esauriscono nel solo chiarimento rispetto alle clausole di contenuto ambiguo eventualmente presenti nell’atto rogato, ma impongono al notaio di fornire in ogni caso ai clienti tutte le informazioni utili in relazione agli effetti e al risultato pratico dell’atto rogato, oltre che alla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire l’attitudine dell’atto ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto (cfr., ex plurimis, Sez. 2, Ordinanza n. 23600 del 2/8/2023, Rv. 668716 – 01); da questa prospettiva, incombe a carico del notaio il dovere di compiere tutte le attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri anche l’obbligo di consiglio o di dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 7185 del 4/3/2022, Rv. 664244 – 01)“.

Nel caso di specie, l’esecuzione del rogito di un atto di compravendita annullabile per conflitto di interessi, con l’esposizione della venditrice (proprio in ragione di tale conflitto di interessi agevolmente accertabile) al danno consistente nella cessione di un bene a un importo inferiore a quello reale, è stata correttamente qualificata da entrambi i giudici del merito alla stregua di un comportamento professionale infedele, come tale suscettibile d’essere qualificato nei termini di un inadempimento contrattuale.

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La Corte di Cassazione (sentenza del 30 ottobre 2025 n. 28758), nel confermare la responsabilità

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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